Incompatibilità del docente a tempo pieno e danno da violazione del sinallagma (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 48 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il professore universitario a tempo pieno non può svolgere attività libero-professionale continuativa e organizzata, in quanto assolutamente incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno e con il divieto di esercizio dell’industria e del commercio. A tale incompatibilità assoluta non si applica il meccanismo del danno da omesso riversamento del comma 7-bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone un incarico autorizzabile e non autorizzato. Il pregiudizio va invece qualificato come danno da violazione del sinallagma contrattuale, perché l’amministrazione ha retribuito invano le energie lavorative destinate ad altra attività. Gli incarichi di consulenza conferiti da enti pubblici, da autorità giudiziarie o per ragioni di giustizia sono liberamente esercitabili e non richiedono previa autorizzazione, anche alla luce della norma di interpretazione autentica del 2023. La relativa quantificazione è rimessa a liquidazione equitativa.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un professore ordinario, in servizio a tempo pieno presso un ateneo romano sin dal 1994 e percettore della correlata indennità di esclusiva, chiedendo il risarcimento del danno per violazione della disciplina sulle incompatibilità nel pubblico impiego. La notizia di danno era giunta dalla Guardia di Finanza nel 2022, all’esito di verifiche ispettive delegate dall’Ispettorato della funzione pubblica.

Nel periodo 2011-2020 il docente aveva percepito compensi per incarichi libero-professionali e aveva rivestito ruoli tecnici in società di capitali di cui deteneva quote. La Procura ha articolato il danno in tre poste: i compensi per incarichi non autorizzati, i proventi dell’attività di impresa e la differenza tra retribuzione da tempo pieno e da tempo definito. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, l’insussistenza dell’illecito e, in subordine, l’errata quantificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Lo svolgimento degli incarichi è stato disvelato solo con l’indagine della Guardia di Finanza e con la comunicazione del novembre 2022. Secondo il consolidato orientamento contabile, l’occultamento doloso si realizza anche con un comportamento semplicemente omissivo rispetto a un atto dovuto, quale la comunicazione o la richiesta di autorizzazione.

Quanto alla prima posta, la Corte esclude il danno. I dodici incarichi risultano tutti consentiti: consulenze tecniche espletate su incarico del giudice, incarichi di collegio arbitrale, consulenze conferite da consorzi di bonifica e da altri soggetti pubblici. Si tratta di attività extraistituzionali liberamente esercitabili, non soggette ad autorizzazione, anche per scelta del regolamento di ateneo, che riconduce tali fattispecie alla mera comunicazione. La sporadicità degli incarichi ne conferma l’occasionalità. Il possesso della partita IVA non è di per sé indice di organizzazione strutturale, e le valutazioni sui costi attengono al diverso piano tributario.

Diversa è la seconda posta. Il mero possesso di quote societarie è consentito, ma il docente ha svolto attività professionale continuativa e non occasionale in seno a due società, con organizzazione di mezzi e senza alcuna comunicazione all’ateneo. Il ruolo di direttore tecnico e supervisore, per il coordinamento dei collaboratori, integra un’attività incompatibile. La Corte ricostruisce la distinzione tra incompatibilità assoluta, che rende l’incarico non autorizzabile, e incompatibilità relativa, cui sola si riferisce il meccanismo del comma 7-bis. Nel primo caso il danno è da violazione del sinallagma contrattuale e la liquidazione è equitativa. Presi a parametro gli utili societari per la quota di partecipazione, il Collegio addebita il 30% di essi, pari a € 8.765.

Quanto alla terza posta, la Corte esclude il distoglimento di risorse dall’attività istituzionale, non provato. Ritiene invece indebitamente percepita l’indennità di esclusiva per gli anni 2011-2019, pari a € 100.761, somma che il docente non avrebbe ricevuto se avesse optato per il tempo definito. La domanda è quindi parzialmente accolta, con condanna al pagamento di € 109.526, oltre interessi, e spese a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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