Perequazione pensioni 2023-2024: legittimo il raffreddamento per fasce (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 131 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, che sospendono per il biennio 2023-2024 l’ordinario meccanismo di indicizzazione a scaglioni progressivi e modulano la perequazione per fasce d’importo decrescenti. La discrezionalità del legislatore in materia di perequazione pensionistica incontra i soli limiti della palese irrazionalità e della mancanza di una motivazione economico-finanziaria basata su dati oggettivi. Il raffreddamento della perequazione non viola gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. quando persegue un progetto di eguaglianza sostanziale, tutela le pensioni più basse ed è sorretto da una relazione tecnica che ne esplicita gli obiettivi di finanza pubblica. L’efficacia limitata nel tempo delle misure, circoscritta a un orizzonte breve e transitorio, esclude la configurazione del limite temporale individuato dalla Consulta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione privilegiata ordinaria dal 1° gennaio 1999, agisce per ottenere la rivalutazione automatica del trattamento per il biennio 2023-2024. Deduce che, in applicazione del meccanismo a scaglioni dell’art. 69, comma 1, della legge n. 388/2000, avrebbe avuto diritto a un incremento del 7,3%, mentre l’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 gli ha riconosciuto un aumento sensibilmente inferiore.
Dopo l’istanza-diffida del 7 agosto 2023 e il diniego dell’Istituto previdenziale, propone ricorso chiedendo la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la condanna dell’ente al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione monetaria. In udienza estende la questione anche all’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ritiene ammissibile l’estensione dell’oggetto della questione, richiesta in udienza: l’art. 164 del codice di giustizia contabile consente la modificazione delle domande in presenza di gravi motivi, ravvisati nella sopravvenienza in diritto rispetto all’avvio del giudizio.
Nel merito il ricorso è respinto. La Corte ricostruisce il quadro normativo e richiama la giurisprudenza costituzionale che, pur ribadendo la centralità della perequazione automatica, ha escluso che i principi di adeguatezza e sufficienza impongano il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza. I parametri di ragionevolezza sono individuati nel perseguimento di un progetto di eguaglianza sostanziale mediante una disciplina differenziata per importo e nella presenza di una esplicita motivazione economico-finanziaria basata su dati oggettivi.
Quanto alla legge di bilancio 2023, il giudice osserva che la ratio è contrastare le tensioni inflazionistiche, riconoscendo un incremento alle pensioni più basse e la rivalutazione integrale fino a quattro volte il trattamento minimo. Dalla relazione tecnica emergono le maggiori economie strutturali e gli obiettivi di finanza pubblica, con un bilanciamento che considera anche adeguatezza e proporzionalità. Sussiste dunque un’ampia motivazione che esclude ogni censura di arbitrarietà e irragionevolezza.
Sul limite temporale, la Corte rileva che le disposizioni delineano un sistema graduale di raffreddamento, che riguarda tutti gli scaglioni e non esclude dal meccanismo i trattamenti più elevati, assicurando comunque l’indicizzazione nella misura del 32%, non simbolica o minimale. Le norme hanno inoltre efficacia limitata al biennio 2023-2024 e all’anno 2024: l’orizzonte è breve e transitorio e non si configura quella reiterazione che esporrebbe il sistema a tensioni con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La Corte richiama le pronunce della Sezione Sardegna e di altre Sezioni territoriali che hanno respinto analoghi ricorsi, e compensa le spese di giudizio in ragione della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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