Responsabilità erariale da ritenute fittizie: occultamento doloso e decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 254 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale, il doloso occultamento che differisce l’exordium praescriptionis ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 opera su piano oggettivo, rilevando l’impossibilità per l’amministrazione di conoscere il fatto di danno, e non richiede una condotta attiva di dissimulazione. L’eventuale rimborso delle ritenute versate in eccedenza, ottenuto dal Comune dall’Agenzia delle Entrate, costituisce vicenda esterna alla fattispecie di danno, già perfezionatasi con l’esborso ingiustificato, e trova regolazione solo in sede esecutiva. La rivalutazione monetaria sulla somma risarcibile è componente implicita della domanda di risarcimento e va riconosciuta d’ufficio, anche in grado d’appello, senza incorrere in ultrapetizione. La tardività dell’eccezione di inammissibilità della citazione per mancato espletamento delle attività addotte a sostegno della proroga va proposta a pena di decadenza nel primo atto difensivo.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conseguimento di vantaggi non spettanti da parte di soggetti legati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa con un Comune, gravato da versamenti di ritenute fiscali superiori a quelli determinati dalle somme effettivamente erogate. Il meccanismo si era realizzato agendo sui dati del sistema informatico di gestione della contabilità, con la conseguente generazione di crediti di imposta utilizzati dai beneficiari.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 200 del 25.02.2022, aveva condannato l’appellante a risarcire il danno erariale di 30.032,48 euro, detratta la somma di 26.171,12 euro già rifusa, e aveva assolto un terzo convenuto. L’interessato ha proposto appello, dolendosi dell’inammissibilità della citazione, della prescrizione dell’azione, della quantificazione del danno e della riconosciuta rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Sezione osserva che il vizio si sarebbe dovuto far valere entro i termini di costituzione in giudizio fissati a pena di decadenza dall’art. 90 c.g.c. Le Sezioni Riunite n. 1 del 2007, con riferimento all’omologa previsione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994, avevano stabilito che la violazione del termine di 120 giorni per l’emissione della citazione va eccepita dal convenuto e non è rilevabile d’ufficio. La Corte aggiunge che nessuna norma contempla l’inammissibilità della citazione per il mancato espletamento delle attività addotte a sostegno della proroga, difettando ogni controllo giurisdizionale su tali iniziative.
Da ciò la superfluità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 67, commi 5 e 6, c.g.c., poiché nella specie non viene in evidenza l’osservanza del termine, rispettata dal P.M., bensì il corretto utilizzo di una facoltà della pubblica accusa in fase pre-processuale.
Sulla prescrizione, la Corte ribadisce che il doloso occultamento va valutato non in senso soggettivo, ma oggettivo, in ragione dell’impossibilità per l’amministrazione di conoscere il fatto causativo di danno, secondo l’orientamento espresso dalla Sez. II App. n. 371 del 2022. L’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 non richiede una condotta attiva di dissimulazione, discostandosi dall’art. 2941, n. 8, cod. civ. L’assoluzione penale per insufficienza di prova, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non esclude che un meccanismo fraudolento sia stato posto in essere e che l’interessato se ne sia avvantaggiato compilando le dichiarazioni dei redditi. Il dies a quo della prescrizione è quindi correttamente ancorato all’esercizio dell’azione penale o, comunque, alla data dell’informativa della Guardia di Finanza.
Sui motivi di merito, la Sezione ribadisce la totale indipendenza tra i rapporti tributari e l’obbligo risarcitorio. Il depauperamento delle casse comunali si era perfezionato con l’esborso ingiustificato, sicché l’eventuale rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate non incide sulla verificazione del danno, potendo rilevare solo in sede esecutiva. Parimenti estranea alla competenza della Corte è la verifica sulla compensabilità delle somme trattenute in via cautelare dall’Ente.
Quanto alla rivalutazione monetaria, l’azione erariale ha ad oggetto un debito di valore e l’accessorio va riconosciuto d’ufficio, quale componente indispensabile del risarcimento, in linea con la Sez. II App. n. 56 del 2023 e con il richiamo alla Cass. Sez. 1, n. 18243 del 17.9.2015. L’appello è pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.