Ricorso pensionistico improcedibile per omessa notifica e cessata materia (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 57 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina la mancata instaurazione del contraddittorio e rende il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 155, commi 3 e 5-bis, del c.g.c. L’omissione non è sanata dalla mancata costituzione del resistente, che non può supplire al difetto del contraddittorio. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione del rapporto da parte dell’ente, non vale a superare il vizio procedurale: essa si aggiunge all’estinzione del giudizio, ma non ne sana l’irregolare instaurazione. Il giudice dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso, con decisione assunta in forma semplificata ex art. 167, comma 4, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del comparto istruzione e ricerca, ha adito la Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per il Lazio chiedendo l’accertamento del diritto all’integrale applicazione delle tabelle stipendiali allegate al CCNL del 19.04.2018, la valutazione delle contribuzioni aggiuntive ex art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. n. 564/1996 e la conseguente adozione dei provvedimenti di conferimento del trattamento pensionistico anticipato, con liquidazione del TFS, arretrati, interessi e rivalutazione.

Nel corso del giudizio il nuovo difensore ha depositato istanza di estinzione, rappresentando che l’INPS aveva emanato il decreto di conferimento della pensione anticipata e il decreto di riliquidazione del TFS, con conseguente venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso e cessazione della materia del contendere. Il difensore ha altresì precisato che il ricorso introduttivo non era stato notificato a controparte.

La Motivazione della Corte

Il giudice esamina preliminarmente la regolarità del contraddittorio. Dagli atti non risulta alcuna ricevuta di notifica né del ricorso depositato né del decreto di fissazione dell’udienza, adempimento imposto dall’art. 155, commi 3 e 5-bis, del c.g.c.

Tale omissione, osserva il giudice, assume rilievo tanto più marcato in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’ente resistente: il contraddittorio non è stato instaurato e l’INPS non ha avuto modo di partecipare al giudizio.

La Corte dà atto dell’istanza di estinzione per cessata materia del contendere e del decreto con cui l’ente ha definito il rapporto. Tuttavia il vizio procedurale non viene superato: la dichiarazione di estinzione si aggiunge, ma non sostituisce, la rilevazione dell’omessa notifica.

L’assenza di un regolare contraddittorio determina quindi l’improcedibilità del ricorso. Il giudice pronuncia a definizione del giudizio, senza statuizione sulle spese, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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