Improcedibile il ricorso per ottemperanza senza notifica e per cessata materia (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 53 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è improcedibile quando non risulti agli atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, secondo quanto previsto dall’art. 155, commi 3 e 5-bis, del c.g.c.. La rilevata omissione, specie in presenza della mancata costituzione del resistente, comporta la mancata instaurazione del contraddittorio. Tale difetto si cumula alla dichiarazione di cessata materia del contendere, determinando l’improcedibilità del ricorso. Il giudice deve rilevare d’ufficio il vizio procedurale anche quando la parte abbia chiesto la declaratoria di estinzione per avvenuta esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, aveva ottenuto da questa Sezione il riconoscimento del diritto all’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 del T.U., con conseguente riliquidazione della pensione e pagamento delle somme spettanti, oltre accessori di legge. Il giudicato si era formato sulla sentenza n. 89/2021 e sulla connessa ordinanza di correzione n. 72/2021, divenute definitive nel giugno 2021.

Con ricorso depositato il 30.7.2021 il pensionato ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza. Nel corso del procedimento il difensore, con istanza del 26.7.2023, ha dichiarato l’avvenuta esecuzione della sentenza e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il resistente non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La decisione è assunta in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, del c.g.c.. Il thema decidendum non si esaurisce nella sola richiesta di estinzione formulata dalla difesa, perché il collegio deve verificare preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio.

La Corte rileva che non risulta agli atti alcuna ricevuta di notifica del ricorso depositato né del decreto di fissazione dell’udienza, adempimento imposto dall’art. 155, commi 3 e 5-bis, del c.g.c.. Il vizio è accertato in via autonoma, indipendentemente dalla condotta processuale delle parti.

Tale omissione, letta anche alla luce della mancata costituzione in giudizio del resistente, impedisce di ritenere instaurato il contraddittorio. Il rilievo è assorbente e precede ogni valutazione sul merito dell’esecuzione del giudicato.

Il difetto procedurale non resta isolato: esso si aggiunge alla dichiarazione di cessata materia del contendere e concorre con questa a determinare l’improcedibilità del ricorso. La Corte non si limita quindi a prendere atto dell’esecuzione dichiarata dal difensore, ma la inquadra in un giudizio che non può giungere a una pronuncia di merito per difetto delle condizioni di procedibilità.

Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile, senza statuizione sulle spese. Resta fermo l’obbligo di trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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