Cessata materia del contendere e spese nel giudizio pensionistico dopo riliquidazione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 56 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere va dichiarata ogni volta in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni delle parti. Il riconoscimento in corso di causa, da parte dell’INPS, della corretta percentuale della pensione di reversibilità, con riliquidazione del trattamento e corresponsione degli arretrati, integra il soddisfacimento della pretesa e fa venir meno l’interesse a una pronuncia di merito. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono poste a carico dell’Istituto quando il riconoscimento avvenga solo dopo l’introduzione del giudizio. Nel rito pensionistico non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, in ragione del principio di gratuità.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un titolare di pensione diretta, lamentava che la pensione di reversibilità fosse stata calcolata applicando la decurtazione del 50% anziché la misura del 60%, nonostante la presenza nel nucleo familiare di una figlia inabile. L’istanza di revisione presentata all’Istituto nel 2019 era rimasta priva di riscontro.
La ricorrente chiedeva quindi la rideterminazione del trattamento e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze maturate, con vittoria delle spese. Costituendosi, l’Istituto dava atto dell’avvio del riesame e rappresentava che erano in corso le rettifiche, all’esito delle quali si sarebbe potuta procedere all’estinzione del giudizio. Con successiva nota l’INPS depositava i conteggi della riliquidazione, con arretrati in pagamento sulla rata di dicembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che l’INPS ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione di reversibilità nella misura del 60%. La nuova determinazione ha attribuito il corretto coefficiente di calcolo, senza l’abbattimento della tabella F della legge n. 335/1995, in ragione della presenza della figlia inabile nel nucleo familiare all’atto del decesso del coniuge.
Da qui la conseguenza processuale: è venuta meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto originario del processo ed è venuto ogni ragione di contrasto tra le parti. Il collegio richiama i precedenti in materia, tra cui Cass. civ. Sez. Un. n. 1048 del 2000 e Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015.
Sulla qualificazione dell’esito, la Corte richiama il principio per cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice il compito di valutare gli effetti delle allegazioni (Cass. civ. Sez. V ord. n. 16764 del 2020; Corte dei conti, Sez. Campania, n. 1283 del 2021). Nel caso concreto l’Istituto ha soddisfatto le pretese della ricorrente, come riconosciuto dal difensore all’udienza.
Sussistono dunque i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere. Quanto alle spese, non vi è luogo a pronuncia per quelle di giudizio in ragione del principio di gratuità del giudizio pensionistico. Le spese di lite, invece, vanno poste a carico dell’INPS e liquidate in complessivi 500,00 euro, oltre IVA e CAP, perché il riconoscimento è avvenuto solo dopo l’introduzione del giudizio.
Nota della Redazione
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