Difetto di giurisdizione contabile sull’imposta di soggiorno dopo la novella del 2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 86 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e non più di gestione contabile. Viene meno, per l’effetto, la qualifica di agenti contabili dei gestori delle strutture ricettive. Ne consegue l’attrazione delle controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria. Il giudice contabile deve pertanto dichiarare, anche d’ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario nel giudizio di conto avente a oggetto l’imposta di soggiorno riscossa da tali soggetti.
Il Fatto
Il Comune deposita presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa per l’esercizio 2020 a carico dei clienti di una struttura ricettiva. Il conto è compilato d’ufficio e sottoscritto dal responsabile dell’area finanziaria, poiché l’agente contabile non vi ha provveduto; esso non evidenzia somme riscosse né versate, configurandosi come conto a zero.
La Procura regionale, in un primo momento, rileva che i riscontri comunali comprovano solo l’assenza di versamenti e non anche l’assenza di riscossioni, e conclude per l’impossibilità del discarico. Dopo successivi supplementi istruttori, l’agente contabile rappresenta di aver venduto l’immobile nel 2019 e di aver operato, negli anni precedenti, esclusivamente tramite un intermediario, con imposta versata da quest’ultimo. La questione giunge alla decisione sul presupposto della giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio, in via pregiudiziale, la sussistenza della giurisdizione contabile nel giudizio avente a oggetto il conto del gestore di una struttura ricettiva. La verifica del presupposto processuale precede ogni valutazione sul merito del conto.
Per ragioni di sinteticità, la Sezione richiama le motivazioni delle proprie sentenze dalla n. 53 alla n. 64 del 2026, alle quali rinvia per la ricostruzione della problematica. Il rinvio opera ai sensi dell’art. 39 cod. giust. cont. e dell’art. 17 dell’allegato 2, che consentono la motivazione per riferimento a precedenti conformi.
Il Collegio richiama altresì l’ordinanza n. 1527/2026 della Corte di cassazione a Sezioni unite, secondo cui, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Da ciò deriva il venir meno della loro qualifica di agenti contabili.
La conseguenza è l’attrazione delle liti fra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria. Non residua quindi spazio per il giudizio di conto dinanzi al giudice contabile. La Corte dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Non è luogo a pronuncia sulle spese. La decisione è assunta in camera di consiglio.
Nota della Redazione
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