Cessata materia del contendere e spese in ottemperanza tardiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 62 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’ente pubblico determina la cessata materia del contendere, esaurendo l’interesse del ricorrente all’accertamento dell’inadempimento. La tardività dell’esecuzione, quando abbia reso necessaria l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, integra tuttavia un comportamento processuale idoneo a fondare la condanna dell’amministrazione alle spese legali. Il principio opera anche nel giudizio pensionistico, la cui gratuità riguarda le sole spese del giudizio di merito e non quelle del distinto procedimento di ottemperanza. La condanna alle spese presuppone che l’esecuzione sia intervenuta dopo la domanda e che l’ente abbia riconosciuto la propria originaria inerzia.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale regionale una sentenza favorevole sul trattamento pensionistico, passata in giudicato per mancata impugnazione. Rimasta ineseguita la pronuncia, la parte inviava all’ente previdenziale una diffida ad adempiere, che restava senza riscontro. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c., chiedendo la rideterminazione dell’importo pensionistico, la condanna al pagamento delle differenze maturate dal 2018 con interessi, la nomina di un commissario ad acta e la refusione delle spese.
Costituitasi, l’amministrazione chiedeva un termine per acquisire documentazione dal Ministero competente. Solo con note successive comunicava di avere dato esecuzione alla sentenza mediante il pagamento nella rata di dicembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il giudice qualifica l’oggetto del giudizio come ottemperanza a sentenza di Sezione regionale non sospesa dalle Sezioni di appello, nella specie non gravata d’appello e rimasta ineseguita all’atto dell’introduzione del ricorso. Lo stesso ente resistente aveva riconosciuto l’originaria inadempienza.
Con il deposito del 30 gennaio 2024 l’istituto ha comprovato l’effettivo pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza. La ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta. Su questa base la Corte dichiara la cessata materia del contendere per avvenuta esecuzione.
Il passaggio centrale riguarda le spese. La tardiva esecuzione della sentenza, tale da comportare l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, fonda la condanna dell’ente al pagamento delle spese legali, liquidate in dispositivo. Il principio corregge l’esito apparentemente favorevole all’amministrazione: l’esecuzione sopravvenuta elimina la materia del contendere, ma non cancella il costo sopportato dalla parte per ottenere quanto le spettava.
Quanto alle spese della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, la Corte rileva che nulla è dovuto in ragione della gratuità del giudizio pensionistico ex art. 31, comma 5, c.g.c.. La statuizione conferma la distinzione tra il giudizio di merito, gratuito, e il procedimento di ottemperanza, nel quale la condanna alle spese resta possibile.
Il dispositivo dichiara la cessata materia del contendere, condanna l’istituto a rifondere le spese legali del giudizio, liquidate complessivamente in euro 500,00, e nulla dispone per le spese della sentenza.
Nota della Redazione
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