Ricalcolo quota retributiva militari anche sotto i 15 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 116 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il principio posto dalle Sezioni riunite n. 12/QM/2021 colma il vuoto interpretativo lasciato dalla sentenza n. 1/QM/2021, che aveva regolato solo la fascia compresa tra quindici e diciotto anni. L’opposta tesi dell’Ente previdenziale, che invoca il coefficiente del 35% dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, non può essere accolta, poiché tale disposizione è rivolta al personale civile. Né rileva il limite dell’oggetto della domanda: il petitum attiene alla modalità di calcolo, non a una specifica aliquota.

Il Fatto

Il pensionato, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 18.12.2006, aveva chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del 35% applicato dall’Ente previdenziale in base all’art. 44 del medesimo decreto. Il giudice di prime cure aveva accolto parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto al ricalcolo mediante l’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato al 31.12.1995.

Avverso la decisione il Ministero della Difesa ha proposto appello principale, deducendo la violazione degli artt. 54 d.P.R. n. 1092/1973, 13 del d.Lgs. n. 503/1992 e 1 della legge n. 335/1995, ed errata interpretazione del principio delle Sezioni riunite n. 1/2021. L’Ente previdenziale ha proposto appello incidentale, contestando l’oggetto della domanda e l’assenza di una presupposta richiesta amministrativa. La causa è passata in decisione all’udienza del 19 marzo 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto il quadro nomofilattico. Le Sezioni riunite n. 1/QM/2021 avevano risolto il contrasto sull’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 alla quota retributiva delle pensioni liquidate col sistema misto, ma con riferimento ai soli militari che al 31 dicembre 1995 possedevano un’anzianità compresa tra quindici e diciotto anni. La fascia inferiore a quindici anni restava priva di supporto interpretativo, donde un nuovo contrasto tra la Sezione d’appello per la Sicilia e la Sezione II centrale, favorevoli all’aliquota del 2,44%, e la Sezione I e la Sezione III centrali, di avviso contrario.

Con la sentenza n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, anche per i militari con anzianità inferiore a quindici anni. La sentenza appellata risulta pienamente coerente con tale indirizzo, confermato dalla successiva giurisprudenza di appello richiamata in motivazione.

Il Collegio respinge poi l’eccezione dell’Ente previdenziale sui limiti dell’oggetto della domanda. La Sezione ribadisce che il petitum immediato del pensionato è il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della quota retributiva secondo i parametri dell’art. 54, non l’applicazione di una specifica aliquota. La pronuncia di primo grado non è dunque ultrapetita, né viola l’art. 153 c.g.c.

In rito viene dichiarata la contumacia dell’appellato, non costituitosi benché il contraddittorio risulti regolarmente instaurato. Nel merito, l’appello principale del Ministero e quello incidentale dell’Ente previdenziale sono rigettati, con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese sono compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità interpretativa introdotta dall’orientamento nomofilattico intervenuto in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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