Resa del conto giudiziale: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 113 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, l’avvenuto deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, con parifica e parere dell’organo di revisione interna, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il procedimento ha natura giurisdizionale in tutte le sue fasi e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., senza che assumano rilievo differenziazioni legate al contenuto del decreto monocratico. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, relativamente alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019. Con il ricorso si chiedeva altresì l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto del Giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Il Comune ha poi trasmesso il conto, il provvedimento di parifica e il parere dell’organo di revisione interna. L’agente contabile si è costituito chiedendo il rigetto delle richieste per l’avvenuto deposito. Il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dalla disamina degli atti e rileva che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interna. Il presupposto della domanda — l’omessa resa del conto — è dunque venuto meno in corso di causa.
Sul piano processuale, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale in tutte le sue fasi. Esso si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c..
Da tale qualificazione deriva che la forma di definizione non può variare in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico: dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga o rigetti il ricorso. Il giudizio va pertanto definito, ai sensi della medesima norma, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Il Giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Quanto alle spese, rilevata la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, non vi è luogo a provvedere. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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