Cessata materia del contendere su riliquidazione pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 95 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per l’applicazione di un’aliquota di computo più favorevole, la sopravvenuta adozione da parte dell’ente previdenziale del provvedimento di riliquidazione del trattamento, non espressamente contestato dal ricorrente, determina la cessata materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione va dichiarato d’ufficio, in coerenza con il principio per cui la tutela giurisdizionale presuppone una utilità concreta e attuale. Le spese di lite sono compensate quando la condotta dell’ente e l’evoluzione delle pronunce delle Sezioni riunite rendano non irragionevole la resistenza, restando nulla la statuizione sulle spese di giudizio poste a carico dell’erario.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nell’esercito italiano, ha agito innanzi alla Corte dei conti per ottenere l’applicazione, sulla quota retributiva della pensione, dell’aliquota più favorevole prevista per il personale militare dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella applicata dall’INPS per il personale civile ex art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973. Ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione, e la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.

Con successiva memoria il ricorrente ha rinunciato all’aliquota del 44 per cento e ha precisato la domanda nel riconoscimento dell’aliquota del 2,44 per cento sulla quota retributiva. L’INPS, costituendosi, ha sostenuto la non spettanza della riliquidazione secondo l’aliquota richiesta, ha richiamato le sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 e le proprie circolari, deducendo di avere già provveduto al ricalcolo e invocando la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione devoluta attiene all’esito del giudizio quando l’ente previdenziale riconosca in corso di causa la pretesa azionata mediante l’adozione del provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico. Il giudice è chiamato a verificare se permanga un interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, oppure se la sopravvenienza abbia esaurito la materia del contendere.

La Corte rileva che l’INPS ha depositato il provvedimento di riliquidazione e che tale atto non è stato espressamente contestato dal ricorrente. Da qui la dichiarazione di cessata materia del contendere, fondata sulla documentazione in atti e sull’assenza di una reazione processuale del ricorrente diretta a censurare il contenuto del ricalcolo.

Il percorso argomentativo è essenziale e si ancora a un duplice ordine di rilievi: da un lato, il riconoscimento in sede amministrativa della pretesa, dall’altro il venir meno di una utilità concreta della decisione sul merito. Il giudice non procede quindi all’esame della spettanza dell’aliquota invocata, né della sua misura, perché la verifica è assorbita dalla sopravvenienza.

Sul piano delle spese, la Corte dispone la compensazione delle competenze legali, tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni riunite richiamate nel giudizio. La statuizione riflette la peculiarità della vicenda, nella quale la resistenza dell’ente si collega a un quadro giurisprudenziale in evoluzione. Resta nulla la statuizione sulle spese di giudizio. La sentenza fissa in sessanta giorni il termine per il deposito e demanda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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