Irregolare la gestione dell’agente contabile senza parificazione e con riversamenti tardivi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 47 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’agente contabile risponde dell’inosservanza dei vincoli di riversamento delle somme riscosse stabiliti dal regolamento di contabilità dell’ente e dall’art. 181, comma 3, T.U.E.L., nonché del principio di chiusura della gestione entro l’esercizio di riferimento. La parificazione del conto effettuata tardivamente non sana le irregolarità sostanziali della gestione e non consente l’approvazione del conto né il discarico dell’agente, pur in assenza di ammanchi. La relazione dell’organo interno di controllo prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. è adempimento distinto e ulteriore rispetto alla parificazione e deve dare conto della metodologia e degli elementi di verifica, con il visto dell’organo di revisione ove richiesto. L’inadempimento di tale obbligo è riferibile all’amministrazione, non all’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente riscossore esterno incaricato da un Comune della riscossione degli incassi degli abbonamenti di un parcheggio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. Il conto giudiziale viene iscritto a ruolo su relazione di irregolarità del Magistrato istruttore, che contesta la mancata parificazione, il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, il deposito tardivo del conto e alcune irregolarità sostanziali.
Sul piano sostanziale il conto non chiude in pareggio, residuando una giacenza di cassa, e i versamenti in tesoreria non avvengono con continuità. L’agente eccepisce di aver consegnato due conti distinti, in ragione della scadenza dell’affidamento e della successiva proroga, e che solo in un secondo momento il Comune ha richiesto un conto unico. L’amministrazione deposita deduzioni difensive rappresentando l’avvenuta parificazione e il successivo deposito della relazione di controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare la regolarità del mandato conferito dal Sindaco a due dipendenti dell’ente, qualificandolo come delega a comparire in udienza ai sensi dell’art. 148, comma 2, c.g.c., pur in difetto dei requisiti della procura alle liti.
Quanto alla parificazione, la Corte rileva che essa è intervenuta tardivamente, mediante determinazione dirigenziale, con verifica della concordanza tra la rendicontazione e le scritture dell’ente. Tuttavia osserva che l’ente era già in condizione di provvedere tempestivamente, disponendo del registro di cassa e della documentazione necessaria ai dovuti controlli.
Il nucleo decisivo è sostanziale. La gestione dei riversamenti ha registrato un andamento discontinuo a fronte di flussi di incasso sostanzialmente continui, con giacenze superiori alla soglia regolamentare. L’art. 69, comma 2, del regolamento comunale di contabilità imponeva il versamento integrale al raggiungimento della soglia e comunque mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo. L’esame delle quietanze evidenzia versamenti oltre tale termine e giacenze eccedenti la soglia per più mesi.
A ciò si aggiunge il mancato riversamento, entro la chiusura dell’esercizio, degli incassi di dicembre, con conto che non chiude in pareggio. La Corte richiama l’art. 181, comma 3, T.U.E.L., che fissa la cadenza dei versamenti, l’art. 181 R.D. n. 827/1924 e il regolamento di contabilità dell’ente, che impone il riversamento delle riscossioni di dicembre entro il 31 dicembre. A tali profili si somma la tardiva presentazione del conto ex art. 233 T.U.E.L..
Il Collegio esclude invece che sia riferibile all’agente il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., adempimento che riguarda l’amministrazione. La relazione prodotta, priva del visto dell’organo di revisione e limitata ad attestare la regolarità formale, non assolve l’obbligo, perché non dà conto della metodologia, degli elementi esaminati e delle scritture verificate. In assenza di condanna non si provvede sulle spese. La gestione è dichiarata irregolare.
Nota della Redazione
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