Consegnatari di beni comunali e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 219 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia titolare di un debito di custodia su beni mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali, riconducibile a una gestione di cassa o di magazzino. In difetto di tale presupposto, egli assume la veste di semplice agente amministrativo per debito di vigilanza e non è soggetto all’obbligo di rendicontazione innanzi alla Corte dei conti. L’art. 93 del T.U.E.L. non introduce una nozione autonoma di agente contabile rispetto alla disciplina di contabilità dello Stato, ma va letto in chiave sistematica. Ne consegue che il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario privo di debito di custodia è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione del magistrato relatore dei conti di un Comune, che ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto reso da un agente quale consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. Il conto espone l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, senza che risulti individuabile una gestione di magazzino riferibile a un debito di custodia.

Il magistrato istruttore ha prospettato che, in presenza di beni rispetto ai quali l’agente abbia solo un obbligo di vigilanza, all’atto presentato come conto giudiziale non possa riconoscersi tale natura, con conseguente improcedibilità del giudizio. La Procura Regionale ha aderito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e la possibile inclusione, in essa, dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo Regolamento, che riferiscono la consegna e il relativo debito ai soli oggetti mobili.

Il riferimento decisivo è l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, che distingue, in relazione alle modalità di gestione e rendicontazione, i consegnatari per debito di custodia, qualificati come agenti contabili, dai consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi. Solo i primi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 11 e 23; i secondi ne sono esclusi, ai sensi dell’art. 12.

La Corte richiama l’arresto della Sezione II d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che ha affermato l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali e ha tracciato lo spartiacque tra le due figure. Su questa base l’art. 93 del T.U.E.L., pur senza precisare se la gestione riguardi beni mobili o immobili, va interpretato sistematicamente, senza ammettere nozioni distinte di agente contabile per la contabilità statale e per quella locale, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del d.lgs. n. 174/2016.

Il Collegio ribadisce che il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con esistenze iniziali e rimanenze finali, ed è quindi incompatibile con una gestione di beni immobili, come affermato da consolidata giurisprudenza contabile. Dall’esame del conto emerge una elencazione generale dei beni in inventario, priva di una univoca individuazione di beni mobili riferibili a una gestione di magazzino.

Ne deriva la qualificazione del convenuto come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, e la declaratoria di improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. L’assenza di costituzione di parte e la natura in rito della pronuncia escludono la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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