La Procura deve provare l’assenza di convivenza nel congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 114 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di congedo straordinario retribuito per l’assistenza a soggetto con disabilità grave, la nozione di convivenza rilevante ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 si fonda su un legame di reciproca assistenza morale e materiale, unitamente alla comune residenza anagrafica, senza che sia richiesta una presenza prevalente in termini quantitativi. La dichiarazione anagrafica di residenza è assistita da una presunzione “forte” di corrispondenza alla realtà effettiva, superabile esclusivamente mediante prove tipiche di tenore univocamente concludente. Grava sulla Procura erariale l’onere di dimostrare la natura fittizia della convivenza, non essendo sufficienti elementi indiziari quali il tracciamento delle celle telefoniche, sporadici sopralluoghi o brevi assenze del beneficiario, che non escludono la stabile permanenza presso l’abitazione dell’assistito. La richiesta di accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. è soggetta a decadenza se non formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti citava in giudizio una dipendente dell’Agenzia delle Entrate per aver usufruito del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 per assistere la madre disabile in situazione di gravità, dal 3 novembre 2021 al 20 marzo 2023, senza che sussistesse il requisito della stabile convivenza. Secondo l’accusa, la lavoratrice aveva trasferito fittiziamente la residenza anagrafica presso l’abitazione della madre, per ottenere un beneficio non spettante, cagionando un danno erariale quantificato in complessivi euro 79.381,69, comprensivo di emolumenti illecitamente percepiti, danno da disservizio e danno all’immagine.
La convenuta si costituiva deducendo l’infondatezza della domanda e chiedendo, in via istruttoria, l’ammissione di una prova testimoniale articolata su otto testimoni. Nel corso dell’udienza, la difesa chiedeva il differimento della trattazione in attesa della pronuncia del giudice penale sull’incidente di esecuzione relativo al dissequestro di una somma già oggetto di sequestro, nonché la riformulazione dell’istanza di accesso al rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’istanza di differimento, rilevando che l’esito dell’incidente di esecuzione pendente dinanzi al giudice penale è estraneo all’accertamento della responsabilità erariale e che la richiesta di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. era già decaduta, non essendo stata formulata nella comparsa di risposta. Ha altresì rigettato le istanze istruttorie, ritenendo la prova testimoniale superflua alla luce dell’ampio materiale probatorio già acquisito.
Nel merito, la Corte ha rammentato che l’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 richiede, per l’accesso al beneficio, la convivenza del figlio con il genitore disabile, precisando che il diritto spetta anche quando la convivenza sia instaurata successivamente alla richiesta di congedo. Richiamando la definizione di cui all’art. 1, comma 36, l. n. 76/2016 e l’art. 43 c.c., ha evidenziato che la residenza è determinata dall’abituale e volontaria dimora, senza necessità di prevalenza quantitativa della presenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 3841/2021).
Quanto al valore probatorio della dichiarazione anagrafica, il Collegio ha richiamato il principio per cui essa è assistita da una presunzione di corrispondenza alla realtà effettiva dotata di “particolare resistenza”, superabile solo con prove di tenore univocamente concludente o con elementi presuntivi di gravità, precisione e concordanza apprezzati con rigore (Cass. sent. n. 8554/1996). Ha quindi ritenuto che la Procura non avesse assolto l’onere probatorio, valorizzando le dichiarazioni della badante, la documentazione fotografica e i dati di geolocalizzazione, che non consentivano di escludere la presenza della lavoratrice presso l’abitazione della madre.
Quanto ai limiti del tracciamento delle celle telefoniche, la Corte ha richiamato l’orientamento per cui l’aggancio a una cella non dimostra di per sé la presenza fisica del detentore del dispositivo (Cass. sent. n. 12771/2023). Le numerose telefonate intercorse con la madre e le brevi vacanze sono state interpretate come indici del costante legame assistenziale, mentre i sporadici sopralluoghi della Guardia di Finanza sono stati ritenuti inconferenti. All’esito, la domanda è stata rigettata per assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese legali, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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