Cessata materia del contendere su riliquidazione pensionistica ex art. 1 comma 101 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 94 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessata materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale, nelle more del giudizio, abbia adottato il provvedimento di riliquidazione del trattamento in conformità alla disciplina sopravvenuta e abbia corrisposto gli arretrati. L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 impone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, superando il regime invocato dal ricorrente. La sopravvenuta satisfazione della pretesa, documentata dall’ente, esaurisce l’interesse del ricorrente e determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha contestato la liquidazione del trattamento pensionistico operata dall’INPS, che aveva applicato l’aliquota prevista dall’art. 44 del T.U. n. 1092/1973 per il personale civile. Ha chiesto l’applicazione dell’aliquota più favorevole del 44 per cento prevista dall’art. 54 per il personale militare, con condanna dell’ente al pagamento delle differenze, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.
Costituendosi, l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza della domanda in via amministrativa ai sensi dell’art. 153 c.g.c. e, nel merito, ha richiamato l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, invocando la cessata materia del contendere per aver provveduto alla riliquidazione. Con successiva memoria il ricorrente ha rinunciato all’aliquota del 44 per cento e ha precisato la domanda nel senso del riconoscimento dell’aliquota del 2,44 per cento sulla quota retributiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto della documentazione prodotta dall’ente previdenziale, che attesta la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento e il pagamento degli arretrati maturati dal 1° gennaio 2022 sul cedolino del mese di dicembre 2023.
Il thema decidendum si è dunque esaurito per effetto della condotta satisfattiva dell’INPS, che ha adeguato la posizione del ricorrente alla disciplina sopravvenuta. L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 costituisce il parametro normativo di riferimento, richiamato dall’ente e recepito dalla Corte come conforme alla pretesa residuale del ricorrente.
Ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere, non essendovi più spazio per una pronuncia di merito sulla domanda originaria, ormai superata dalla sopravvenuta riliquidazione.
In punto di spese, la Corte le compensa, tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni riunite, con nulla per le spese di giudizio. La pronuncia fissa inoltre il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.