Responsabilità erariale e ordini militari: legittimo l’ordine locale in attesa di conferma (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 16 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile il principio del contraddittorio nella formazione della prova non ha copertura costituzionale, operando esso solo nel processo penale; il giudice contabile dispone pertanto di un autonomo potere di valutazione dei fatti già accertati in altro giudizio, secondo il prudente apprezzamento nel confronto dialettico tra le parti. Il regime degli ordini militari ammette il rifiuto solo nei casi tassativi di ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni o costitutivo di reato, ovvero impone la segnalazione al superiore dell’ordine non conforme, con dovere di esecuzione ove confermato. Il comandante di corpo, nell’esercizio dell’autonomia riconosciutagli nell’impiego del personale, può affidare in via temporanea un incarico qualificato equivalente, in attesa dell’interlocuzione con gli uffici centrali, senza che ciò integri di per sé illegittimità dell’ordine né responsabilità erariale. Non configura danno erariale risarcibile il pregiudizio derivante da una vicenda in cui la condotta del militare, contraria agli ordini locali, concorre causalmente all’evento.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due ufficiali della Marina Militare, componenti della catena di comando di una base spezzina, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa per una somma superiore a cinquantamila euro, con riparto interno. Il pregiudizio erariale derivava dalla liquidazione di una somma disposta in esecuzione di una sentenza del TAR Liguria, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’Amministrazione per la patologia contratta da un sottufficiale e per la conseguente cessazione dal servizio.

Secondo l’accusa contabile, i convenuti non avevano osservato l’ordine del Comando centrale di assegnazione del sottufficiale e avevano adottato condotte vessatorie, configurabili come straining. La commissione d’inchiesta amministrativa aveva invece escluso la colpa grave, ritenendo le decisioni riconducibili alle ordinarie dinamiche di gestione del personale. I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, il parziale accoglimento anche mediante l’esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha escluso il conflitto di interessi derivante dalla difesa unitaria, poiché la strategia processuale dei convenuti si fondava su motivi sostanzialmente sovrapponibili. Ha poi respinto l’eccezione di inopponibilità degli atti formati in altro giudizio: il principio del contraddittorio nella formazione della prova, coperto da garanzia costituzionale solo nel processo penale, non si estende al giudizio di responsabilità, di natura patrimoniale-risarcitoria e non sanzionatorio-afflittiva, con richiamo a Cass., Sezioni Unite, n. 123/2001 e alla giurisprudenza europea.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 52, terzo comma, Cost. e la disciplina militare, letta secondo la Corte cost. n. 113/1997, collocano gli ordini militari entro un rapporto gerarchico che non consente al destinatario un generale sindacato di legittimità. Le eccezioni sono quelle degli artt. 1349, secondo comma, cod. ordinamento militare e 729, secondo comma, d.P.R. n. 90/2010, che impongono di disobbedire all’ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni o costitutivo di reato e di segnalare l’ordine non conforme, con dovere di esecuzione ove confermato.

Il Collegio ha rilevato che dagli atti non emerge in modo inequivocabile l’illegittimità degli ordini impartiti dai convenuti. Gli stessi non erano stati sottoposti a procedimento disciplinare dai superiori Comandi, e la commissione d’inchiesta aveva giudicato il comportamento della linea gerarchica locale consono alla finalità istituzionale. Neppure le sentenze del giudice militare dichiaravano illegittime le condotte del Comando, essendo il proscioglimento del sottufficiale fondato sull’imbarazzo soggettivo e non sul sindacato dell’ordine. Solo la sentenza del TAR Liguria n. 120/2019 aveva parlato di natura illegittima della volontà del comando locale, in sede di cognizione su diritti e con motivazione imperniata sul proscioglimento penale.

La Corte ha quindi valorizzato il dato oggettivo dell’inosservanza, da parte del sottufficiale, degli ordini ricevuti, accertata nel processo penale. Il militare avrebbe dovuto far presente il contrasto, obbedire al nuovo ordine e informare il superiore, secondo l’art. 729, primo comma, lett. c), Testo unico O.M.; ha invece manifestato indisponibilità e tentato contatti scavalcando la linea gerarchica. L’art. 726 d.P.R. n. 90/2010 riconosce autonomia al comandante di corpo nell’impiego del personale. La brevità del lasso temporale e l’affidamento di un incarico equivalente hanno corroborato l’infondatezza della pretesa. Quanto ai profili vessatori, la denuncia penale fu vagliata positivamente dal Procuratore militare ed erano esclusi intenti persecutori; l’assegnazione della sede di servizio non integrava vessazione. La domanda è stata respinta, con liquidazione delle spese secondo l’art. 31, secondo comma, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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