Conto tesoriere ente sanitario: irregolarità formale e discarico in contabilità civilistica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 79 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il tesoriere di un ente del Servizio sanitario nazionale che adotta la contabilità economico-patrimoniale non è tenuto a rendere il conto giudiziale secondo il modello di cui all’allegato 17 del D.lgs. n. 118/2011, dettato per gli enti in contabilità finanziaria. Egli deve tuttavia predisporre un rendiconto che consenta la riconciliazione dei dati contabili con la classificazione SIOPE, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 91/2011. L’inosservanza di tale adempimento integra irregolarità formale del conto, non accompagnata da alcun addebito. In presenza di un conto irregolare solo sul piano formale, il giudice contabile ammette l’agente contabile al discarico e compensa le spese.

Il Fatto

La banca, nella qualità di tesoriere dell’ente sanitario, ha depositato il conto giudiziale relativo alla gestione 2020, corredato dalla verifica di cassa al 31 dicembre 2020 e dall’elenco dei mandati e delle reversali. Il Magistrato relatore ha chiesto la predisposizione del conto secondo il modello 17 del D.lgs. n. 118/2011. Il tesoriere ha replicato di non aver mai ricevuto delibere o ordinativi di pagamento e di non essere tenuto a quel modello, vertendo la fattispecie nel Titolo II del decreto, dedicato al settore sanitario.

Con relazione, il Magistrato relatore ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto senza pronuncia di condanna. Il Collegio ha rimesso gli atti all’istruttore con ordinanza, per verificare la documentazione contabile effettivamente disponibile. Acquisita la documentazione integrativa, la causa è stata rimessa in decisione.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’individuazione dello schema cui il tesoriere di un ente sanitario in contabilità civilistica deve conformare il rendiconto. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: il D.lgs. n. 118/2011 riserva il modello 17 agli enti in contabilità finanziaria, mentre per gli enti di cui all’art. 19 del decreto valgono i principi contabili del settore sanitario e la disciplina del D.lgs. n. 91/2011. La tassonomia e la riclassificazione dei dati sono operate attraverso la rilevazione SIOPE.

Da tale cornice il Collegio trae la conseguenza che la disciplina della contabilità economica tiene adeguatamente conto dell’esigenza di raccordo con i documenti delle amministrazioni in contabilità finanziaria. Pur in assenza di uno schema normativo specifico per il rendiconto del tesoriere degli enti sanitari, questi può essere predisposto utilizzando la classificazione SIOPE, già presente nei mandati di pagamento.

Quanto alle entrate, il Collegio rileva che i rendiconti finanziari non offrono un dettaglio analitico dei movimenti di cassa. In mancanza di un paradigma utile, il tesoriere può suddividere gli incassi, distinti per residuo e competenza, per macro-categorie gestionali, utilizzando i prospetti del conto economico del bilancio.

Il Collegio esclude che le carenze assumano rilievo sostanziale, avendo il tesoriere svolto compiti di mera gestione della cassa. L’irregolarità resta perciò circoscritta al piano formale, per il mancato rispetto dell’adempimento di redazione di un rendiconto riconciliato con la classificazione SIOPE.

In conclusione, il Collegio dichiara irregolare il conto nei sensi di cui in motivazione, senza alcun addebito, e ammette l’agente contabile al discarico. L’irregolarità solo formale conduce alla compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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