Supervalutazione contributiva amianto: prescrizione e limiti temporali dell’esposizione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 22 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva per esposizione all’amianto, previsto dall’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992, costituisce una situazione giuridica autonoma rispetto al diritto a pensione, ancorata al fatto dell’esposizione e al riconoscimento della malattia professionale. Esso si estingue per prescrizione ordinaria decennale, che decorre non dal pensionamento ma dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza della natura professionale dell’infermità. Il beneficio presuppone il riconoscimento INAIL della genesi professionale della malattia, senza che rilevino postumi indennizzabili o soglie minime di esposizione. La provata esposizione all’amianto, tuttavia, delimita temporalmente il periodo supervalutabile e va accertata con riferimento ai concreti luoghi e tempi di lavoro, non essendo sufficiente una frequentazione meramente asserita.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del ruolo civile del Ministero della difesa, aveva lavorato dall’aprile 1975 presso l’Arsenale Militare Marittimo della Spezia con qualifica di operaio elettromeccanico, senza presidi di protezione individuale, in ambienti caratterizzati dalla presenza di fibre di amianto. A seguito di controlli diagnostici avviati alla fine del 2019, gli veniva riscontrata un’infermità polmonare (ispessimenti pleurici con placche), che assumeva essere conseguenza diretta dell’esposizione.
Presentata domanda amministrativa all’INPS ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992, il ricorrente conveniva l’Istituto dinanzi alla Corte dei conti per ottenere la supervalutazione contributiva con coefficiente 1,5, la riliquidazione della pensione e gli arretrati. L’INPS eccepiva la prescrizione del diritto, l’indeterminatezza della domanda, la carenza della certificazione INAIL e, in subordine, la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la fattispecie costitutiva del beneficio: destinatari sono i lavoratori riconosciuti dall’INAIL affetti da malattia professionale asbesto-correlata. Il riferimento legislativo alla malattia riconosciuta e documentata dall’INAIL dispensa dalla verifica della durata decennale e della soglia minima di esposizione, richieste invece per il beneficio concesso ai soli lavoratori esposti ai sensi del comma 8. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 2852/2017) e i propri precedenti di Sezione, qualificando il beneficio come diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico.
Quanto alla prescrizione, la Corte applica l’art. 2935 cod. civ. e ritiene che il termine decennale decorra dall’acquisita consapevolezza della malattia professionale. Nel caso concreto tale consapevolezza matura con il referto pneumologico del 3 settembre 2020, successivo al riscontro RX del 5 ottobre 2019 e alla TC del 5 febbraio 2020. L’istanza amministrativa del 28 dicembre 2020 è dunque tempestiva e l’eccezione di prescrizione del diritto è respinta. Respinta anche l’eccezione di prescrizione dei ratei, poiché prima della diagnosi il diritto non poteva essere esercitato.
Nel merito, la Corte valorizza quali prove atipiche la sentenza del giudice del lavoro, confermata in appello, e le consulenze tecniche ivi rese, qualificandole come presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ. e argomenti di prova. Accerta così la malattia professionale e la sua eziologia. Sulla durata dell’esposizione, però, la Corte si discosta dalle conclusioni del giudice del lavoro: il curriculum lavorativo e la nota dell’Arsenale dimostrano l’impiego in lavorazioni pericolose solo tra il 14 aprile 1975 e il 7 gennaio 1980, e la permanenza alle dipendenze dell’Arsenale fino al 31 dicembre 1982. Dal 1° gennaio 1983 il ricorrente passò al Circolo Ufficiali, struttura che non si trova all’interno dell’Arsenale. La deduzione del distacco meramente formale, avanzata solo nelle note conclusive, è inammissibile perché nuova rispetto ai fatti costitutivi della domanda.
Il diritto alla supervalutazione è pertanto riconosciuto solo per il periodo 14 aprile 1975 – 31 dicembre 1982, nel rispetto del limite dell’80% della base pensionabile ex art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 e del tetto di quaranta anni ex art. 4 del D.M. 27 ottobre 2004. Il ricorrente, con 37 anni e 4 mesi di anzianità utile, ha diritto alla riliquidazione dalla data del collocamento a riposo, con il maggiore importo tra interessi e rivalutazione. Spese compensate per la complessità della causa.
Nota della Redazione
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