Nullità della citazione contabile per mutatio libelli rispetto all’invito a dedurre (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 18 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La citazione introduttiva del giudizio di responsabilità amministrativa è nulla, e va dichiarata inammissibile, quando introduce rispetto all’invito a dedurre un fatto costitutivo radicalmente differente, ampliando la causa petendi e precludendo al convenuto l’esercizio del contraddittorio nella fase preprocessuale. È fisiologica una certa difformità tra i due atti, purché restino identici il danno contestato e le condotte assunte come causative. La norma sanziona le discordanze relative ai fatti afferenti alla causa petendi e al petitum, non le questioni preliminari o pregiudiziali. La nullità attinge l’atto sotto il profilo funzionale e non consente di enucleare parti indipendenti dal vizio, né di invocare il principio di conservazione dell’atto invalido.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il responsabile unico del procedimento di un appalto integrato per l’ampliamento di una banchina portuale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per il costo dei lavori di somma urgenza resi necessari dal fenomeno erosivo della banchina. L’originario progetto dell’opera non prevedeva il posizionamento dei c.d. massi guardiani a protezione del piede della banchina; il convenuto, subentrato nella funzione di RUP, aveva proposto un separato progetto per la loro posa, rimasto ineseguito.
Nell’invito a dedurre la Procura contestava al convenuto di aver omesso la verificazione e la validazione di quel progetto e di non averne curato l’esecuzione. Con l’atto di citazione contestava anche l’omessa modifica del progetto al fine di estenderne l’oggetto al lato di levante della banchina. Il convenuto eccepiva la nullità della citazione per modificazione delle contestazioni, oltre all’inammissibilità per violazione dei termini di deposito e alla prescrizione parziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il thema decidendum, individuando il profilo di danno concretamente ravvisabile nel differenziale di costo tra il posizionamento dei massi guardiani che sarebbe stato possibile nel 2009/2011 e quello sopportato nel 2017, e rileva come tale delta sia riferibile principalmente ai soggetti coinvolti nella redazione del progetto originario: il convenuto, dal canto suo, si era peritato di proporre l’intervento già nel 2011, sollecitandone ripetutamente l’inserimento in programmazione.
L’esame delle questioni è condotto secondo la gradazione formulata dalla parte convenuta, vincolante per il giudicante ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.g.c.: le questioni pregiudiziali di rito precedono quelle di merito, come affermato dalla Corte regolatrice (Cass., VI-3, n. 30745/2019).
Nel merito dell’eccezione, la Corte richiama l’art. 87 c.g.c., che sanziona con la nullità la mancanza di corrispondenza tra i fatti posti a fondamento della citazione e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre. La giurisprudenza contabile ammette una difformità fisiologica tra i due atti, nell’assoluta identità del danno e delle condotte causative (Sez. Emilia R., n. 76/2019); la nullità colpisce le discordanze su causa petendi e petitum, non le questioni preliminari (Sez. Calabria, n. 120/2022), e rileva quando la citazione indichi fatti principali nuovi (Sez. Liguria, n. 43/2023).
Nel caso concreto il Collegio ravvisa una mutatio libelli inequivocabile. La contestazione dell’omessa modifica del progetto, relativo al solo lato di ponente, ha introdotto per la prima volta un fatto nuovo — l’estensione al lato di levante — sul quale il convenuto non ha potuto esercitare il contraddittorio preprocessuale. La difesa svolta in sede di controdeduzioni, del resto, escludeva che gli interventi sul lato di levante fossero ricompresi in quel progetto e ne chiedeva la decurtazione dal quantum: la valorizzazione di tale acquisizione doveva svilupparsi secondo il modulo normativo dell’invito a dedurre.
La difformità integra quindi “un fatto costitutivo radicalmente differente” (Cass., L, n. 834/2019). Non vale il principio di conservazione dell’atto invalido né la nullità delimitata ex art. 47 c.g.c.: la legge sancisce espressamente la nullità della citazione e non è consentito enucleare parti indipendenti dal vizio, che attinge l’atto sotto il profilo funzionale rendendolo inidoneo al raggiungimento dello scopo (art. 44 c.g.c.). Alla nullità corrisponde l’inammissibilità per vizio del contraddittorio. La citazione è pertanto dichiarata inammissibile, con assorbimento delle altre questioni e compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.