Giudizio di conto e responsabilità amministrativa autonomi senza ne bis in idem (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 206 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità amministrativa, pur avendo ad oggetto fatti tra loro coincidenti, non sono sovrapponibili: diversi sono la causa petendi e il petitum. Il primo ha connotazione oggettiva e tende all’accertamento della regolarità della gestione e alla condanna alla restituzione della perdita non giustificata; il secondo valorizza il profilo soggettivo del comportamento del convenuto e tende al risarcimento del danno erariale, con un quantum che può risultare inferiore al danno accertato. Ne consegue che il divieto del ne bis in idem non opera e che la definizione del giudizio di conto non è preclusa dall’essere questo celebrato dopo il giudizio di responsabilità, né viceversa. La eventuale duplicità di titoli di condanna per somma coincidente va risolta in sede esecutiva, defalcando quanto già risarcito.
Il Fatto
Quattro conti giudiziali, relativi agli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011 e 2012, sono stati compilati d’ufficio dall’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate in luogo dell’agente contabile inadempiente. Dal confronto tra incassi e versamenti emergeva un ammanco complessivo di euro 507.377,24, distinto per anno.
Con una precedente pronuncia della stessa Sezione, passata in giudicato, la medesima agente era stata condannata al pagamento di euro 616.801,92 per ammanchi riferiti agli anni dal 2007 al 2012. Il Giudice relatore, rilevata la sovrapposizione dei conteggi, aveva proposto l’estinzione del giudizio sui conti in applicazione del principio del ne bis in idem. La Procura regionale ha espresso parere negativo, articolando due richieste: la declaratoria di irregolarità dei conti e la condanna alla restituzione dell’eventuale differenza rispetto al debito liquidato in sede di responsabilità. Di qui il supplemento istruttorio e la rimessione alla Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione accoglie la prima richiesta e dichiara l’irregolarità dei conti, in ragione dell’ammanco non giustificato a debito del contabile. Il passaggio centrale riguarda però la seconda domanda e il tema della preclusione.
Il Collegio chiarisce che il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità sottendono causa petendi e petitum non coincidenti. Nel primo il titolo è il diritto alla restituzione delle somme mancanti e il provvedimento richiesto è la condanna restitutoria; nel secondo il titolo è il diritto al risarcimento del danno erariale e il provvedimento richiesto è la condanna risarcitoria. Il giudizio di responsabilità valorizza la connotazione soggettiva del comportamento del convenuto, al punto che il quantum ascritto può essere più ridotto del danno accertato; il giudizio di conto ha invece connotazione strettamente oggettiva e impone la condanna alla restituzione della perdita accertata e non giustificata.
Da questa diversità di struttura il Collegio fa discendere due conseguenze. La prima: pur nella coincidenza delle somme, non può ritenersi operante la preclusione del divieto del ne bis in idem. La seconda: non può trovare accoglimento la richiesta della Procura di concentrare l’eventuale condanna alla restituzione nei limiti della differenza rispetto al debito liquidato in sede di responsabilità, perché i due giudizi operano su binari diversi.
I due giudizi sono autonomi e distintamente disciplinati dal codice di giustizia contabile, come si desume dal disposto dell’art. 150, comma 5, c.g.c.; sicché, anche quando siano dedotti fatti coincidenti, non è preclusa la definizione del giudizio di conto celebrato successivamente a quello di responsabilità, né il contrario. Il Collegio osserva inoltre che non risulta disposta la riunione dei giudizi ex art. 84 c.g.c., peraltro facoltativa.
Accertato l’ammanco, la Sezione pronuncia ai sensi dell’art. 149, comma 4, c.g.c. condanna dell’agente contabile alla restituzione delle somme mancanti pari a euro 616.801,92, oltre rivalutazione monetaria dalla data delle condotte appropriative al saldo e interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo. La duplicità di titoli di condanna per somma coincidente, osserva il Collegio, potrà essere risolta in sede esecutiva, defalcando quanto già risarcito per effetto della precedente condanna. Le spese del giudizio sono compensate.
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Nota della Redazione
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