Pensione privilegiata cumulabile dopo il transito nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 19 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare che abbia riportato un’infermità ascrivibile alla tabella A per causa di servizio e sia transitato nei ruoli civili ha diritto alla pensione privilegiata, cumulabile con il trattamento di attività ai sensi dell’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973, perché il rapporto civile è oggettivamente diverso da quello militare cessato. La clausola di salvaguardia dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011 opera anche quando la domanda sia presentata dopo il transito, se l’infermità è riconducibile al periodo di appartenenza al comparto difesa. La pensione privilegiata è liquidata a domanda ai sensi dell’art. 167, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, salvo che il dipendente sia cessato definitivamente dal servizio; gli arretrati decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda oltre il biennio.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in servizio permanente effettivo nella Marina Militare, ha riportato una patologia vertebrale diagnosticata nel 2002 dall’ospedale militare. La commissione medica ospedaliera lo ha giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e idoneo al transito nelle aree civili, con invalidità ascritta alla tabella A – categoria 8 e non suscettibile di miglioramento. Il transito nei ruoli civili è avvenuto nel 2004, con contratto individuale di lavoro.
Con decreto ministeriale del 2011 la patologia è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ed è stato liquidato l’equo indennizzo. Nel 2023 il ricorrente ha chiesto la pensione privilegiata ordinaria. Il Ministero ha rigettato l’istanza richiamando l’abrogazione degli istituti da parte del d.l. n. 201/2011 e osservando che l’istante aveva ormai cessato di appartenere al comparto difesa. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, per il riconoscimento del trattamento e degli arretrati in cumulo con la retribuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’istanza di sospensione del giudizio per la pendenza di un processo amministrativo. Ai sensi dell’art. 106 c.g.c. occorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico: i contenziosi sono autonomi, hanno finalità diverse e l’esito di quello amministrativo non spiega efficacia nei confronti del ricorrente.
Nel merito, i requisiti dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 sono pacificamente integrati: infermità ascritta alla tabella A, dipendenza da causa di servizio accertata e non suscettibilità di miglioramento. Sul cumulo, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 42/2017/QM: l’art. 139 detta per le pensioni di privilegio una disciplina di favore, diversa da quella delle pensioni ordinarie, dove l’art. 133 esclude il cumulo in caso di derivazione, continuazione o rinnovo. Per il trattamento indennitario rileva solo che il successivo rapporto sia oggettivamente diverso.
Il transito nei ruoli civili realizza proprio tale diversità. L’art. 923, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 prevede che il rapporto di impiego militare cessa per transito nell’impiego civile; il nuovo rapporto è regolato da un contratto individuale, con mansioni, carriera e organizzazione del tutto differenti. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 3622/2020 sulla novazione del rapporto, prendendo atto dell’orientamento contrario di Cons. Stato, Sez. II, n. 8136/2022.
Non fondata è l’eccezione sull’art. 6 del d.l. n. 201/2011. La clausola di salvaguardia per il comparto difesa va letta in senso costituzionalmente orientato: rileva il periodo in cui l’infermità è stata contratta e il servizio prestato, non la data della domanda. In senso conforme militano le pronunce di altre sezioni giurisdizionali richiamate.
Sulla decorrenza, l’art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 prevede la liquidazione d’ufficio solo per il dipendente cessato per infermità; il comma 2 pone la regola della liquidazione a domanda. La cessazione rilevante è quella definitiva da ogni attività lavorativa, non quella dal servizio militare: l’eccezionalità della norma impone interpretazione stretta. Il trattamento è quindi calcolato sul transito del 2004, ma gli arretrati decorrono dal 1° febbraio 2023, con rivalutazione monetaria o interessi legali secondo Sezioni Riunite n. 10/2002/QM. Spese compensate per la non consolidata giurisprudenza.
Nota della Redazione
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