Responsabilità erariale da peculato: efficacia relativa del giudicato penale e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 20 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza irrevocabile di condanna penale pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., nel giudizio amministrativo per il risarcimento del danno promosso contro il condannato, ma limitatamente all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuzione all’imputato. Tale efficacia è relativa: non dispensa la Procura erariale dall’allegare e provare i profili di danno non espressamente accertati dal giudice penale, dovendosi comunque verificare in sede contabile se e in che misura la condotta abbia cagionato pregiudizio all’erario. L’eccezione di prescrizione non rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 cod. civ. non può essere esaminata se formulata solo nella fase preprocessuale e non reiterata in giudizio. Il danno all’immagine della P.A. è risarcibile per i reati contro la pubblica amministrazione ed è liquidato equitativamente, senza che le spese di ripristino costituiscano presupposto necessario.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un’ex consigliera regionale per sentirla condannare al risarcimento, in favore della Regione, del danno da spese illecite per complessivi euro 20.564,67, oltre rivalutazione, e del danno all’immagine quantificato in euro 40.000, per un totale di euro 65.088,90. La contestazione riguardava spese per bar, ristoranti, cancelleria, taxi, hotel e biglietti aerei sostenute nel biennio 2010-2011 con i contributi erogati al gruppo consiliare.

La vicenda traeva origine da un procedimento penale conclusosi con condanna definitiva per peculato. La convenuta, non costituitasi, aveva eccepito la prescrizione solo nella fase preprocessuale. La Procura invocava l’efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio verificava l’integrità del contraddittorio. La citazione era stata notificata a mani proprie della convenuta, onde la regolarità del rapporto processuale e la declaratoria di contumacia.

Quanto alla prescrizione, la Corte ribadiva che ai sensi dell’art. 2938 cod. civ. essa non è rilevabile d’ufficio. L’eccezione, formulata nella fase preprocessuale ma non reiterata in udienza, non poteva trovare ingresso, richiamando il principio di Cass., I, n. 2063/2000 e prendendo le distanze dal risalente orientamento di Sez. Sicilia, n. 191/2002.

Nel merito, la Corte ricostruiva l’iter penale e individuava l’ambito del giudicato nella sola imputazione di cui al capo 1, essendo intervenuta assoluzione per il capo 2. Richiamando Sez. III, n. 522/2013 e Sez. Liguria, n. 106/2023, precisava che l’efficacia extrapenale del giudicato è relativa all’accertamento dei fatti materiali e della condotta illecita. Da ciò conseguiva che dalla illiceità penale non deriva automaticamente il danno, dovendosi accertare in sede contabile il pregiudizio all’erario (Sez. I, n. 5/2020).

Poiché solo le somme oggetto del capo 1 risultavano accertate nel giudicato per euro 10.244,35, e la Procura non aveva svolto autonome contestazioni sulle residue spese, limitandosi a un rinvio per relationem all’annotazione della Guardia di finanza, il Collegio riteneva carente la prova dell’an e del quantum per tali voci, circoscrivendo la condanna patrimoniale all’importo accertato.

Quanto al danno all’immagine, la Corte ne affermava la risarcibilità per i reati contro la P.A. (SS.RR. n. 8/2015/QM; SS.RR. n. 10/2003/QM), richiamando anche Cass. Sez. un. n. 5568/97 e n. 744/99. Le spese di ripristino non costituiscono presupposto, ma solo uno dei parametri di quantificazione (SS.RR. n. 1/2011/QM). Valutati la diffusione mediatica, la reiterazione, il ruolo apicale e la misura del danno patrimoniale, liquidava equitativamente euro 10.000,00, esclusa l’applicazione del criterio della legge n. 190/2012 sopravvenuta. Disponeva altresì la conversione del sequestro in pignoramento nei limiti della condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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