Cessata materia del contendere e spese all’INPS per tardiva riliquidazione pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 23 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la riliquidazione del trattamento di quiescenza adottata dall’ente previdenziale in autotutela dopo l’introduzione del ricorso, e prima della decisione, comporta la cessazione della materia del contendere. Alla declaratoria consegue la condanna dell’Istituto alle spese di lite, poiché alla data del ricorso sussisteva l’interesse ad agire del pensionato e la fondatezza della pretesa, riconosciuta dallo stesso ente con il provvedimento adottato in suo favore: si configura così la soccombenza virtuale dell’INPS, non rilevando che il ritardo nell’adeguamento sia ascrivibile alla mancata trasmissione dei dati retributivi da parte dell’amministrazione datrice di lavoro.
Il Fatto
La ricorrente, già docente di scuola media alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aveva ottenuto la pensione diretta ordinaria di vecchiaia con decorrenza dal 1° settembre 2018, liquidata con il sistema misto. Nel provvedimento di conferimento non risultavano conteggiati, quali servizio utile, il mese di ottobre 2017 e gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e dal provvedimento di progressione di carriera del dirigente scolastico, con nuovo trattamento economico decorrente dal 1° maggio 2017.
Dopo la riliquidazione del 2021, che aveva recepito solo la mensilità mancante ma non gli aumenti retributivi, la pensionata diffidava l’INPS e proponeva ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro. Adiva quindi la Corte dei conti chiedendo la rideterminazione della pensione sulla base dell’effettiva ultima retribuzione in godimento alla data del collocamento a riposo, con arretrati, interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Costituitosi in giudizio, l’INPS aveva rappresentato di operare nel settore pubblico sulla base delle certificazioni trasmesse dall’amministrazione datrice di lavoro, unico soggetto legittimato ad alimentare la posizione assicurativa mediante i flussi retributivi. L’Istituto aveva quindi liquidato la pensione sulla documentazione disponibile all’aprile 2018, anteriore alla sottoscrizione del contratto collettivo, e aveva sollecitato l’istituto scolastico a trasmettere i provvedimenti e i dati retributivi necessari.
Nel corso del giudizio l’amministrazione di appartenenza provvedeva all’inserimento dei miglioramenti contrattuali tramite l’applicativo Nuova PAss Web, dandone comunicazione all’INPS in data 18 dicembre 2024. L’ufficio competente effettuava quindi la riliquidazione del trattamento di quiescenza con determinazione dell’8 gennaio 2025, indicando l’erogazione degli arretrati e l’adeguamento mensile con la rata di marzo 2025.
Preso atto che il provvedimento sopravvenuto accoglieva le richieste della ricorrente, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto da entrambe le parti all’udienza del 16 gennaio 2025.
Sul regolamento delle spese il giudice osserva che la riliquidazione è intervenuta successivamente all’introduzione del ricorso del 18 marzo 2024. Alla data del ricorso sussisteva dunque l’interesse della pensionata a vedere riconosciuto il proprio diritto e la pretesa era fondata, come confermato dallo stesso Istituto con l’adozione del provvedimento in suo favore. Ne deriva una ipotesi di soccombenza virtuale dell’ente, con condanna alle spese.
La quantificazione segue i criteri dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022. Considerata la bassa complessità, l’esiguità delle questioni e la limitata durata della controversia, nonché il comportamento collaborativo dell’INPS che, sebbene solo dopo la chiamata in giudizio, ha sollecitato l’amministrazione e rivisto il provvedimento in autotutela, la Corte applica i parametri minimi e liquida le spese in favore della ricorrente, con distrazione al procuratore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.