Conto unico per plurime gestioni ma analitico è regolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 437 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso da un agente contabile deve essere idoneo a rappresentare in modo completo e verificabile i fatti di gestione, secondo il principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. L’unicità del documento di rendicontazione riferito a una pluralità di gestioni facenti capo al medesimo agente non determina di per sé irregolarità del conto, ove la separata annotazione per ciascun ordine di accreditamento e il livello di analiticità delle scritture consentano l’imputazione dei singoli fatti a ciascuna gestione e la verifica dell’ammissibilità delle spese. In presenza di tali requisiti il conto è regolare e l’agente è ammesso a discarico, in assenza di ammanchi.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di una Regione, relativo alla gestione del budget operativo di una unità operativa forestale per l’esercizio 2017. Il conto era stato depositato in ottemperanza a una precedente pronuncia della Sezione, che ne aveva imposto la ricompilazione.
Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, rilevava che alcune spese, pur rientrando nelle tipologie previste dalla normativa regionale, non risultavano riconducibili al programma cui era finalizzato il budget assegnato, rimettendo però la valutazione al Collegio in assenza di ammanchi. La questione giunge così all’esame della Sezione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del budget operativo, istituto dell’ordinamento contabile regionale che consente di attribuire a un dirigente parte dello stanziamento di un capitolo di spesa, utilizzabile mediante emissione diretta di ordinativi di pagamento. La sua attivazione è eccezionale e richiede adeguata motivazione.
Il conto in esame espone sei ordini di accreditamento, due per ciascuno dei distaccamenti territoriali: uno destinato alla manodopera e l’altro alle forniture di beni e servizi. La rendicontazione è composta da dodici prospetti, articolati per singolo ordine di accreditamento.
La Corte osserva che la destinazione separata degli ordini di accreditamento configura distinte gestioni e avrebbe dovuto comportare la compilazione di conti separati. Il conto, infatti, secondo l’art. 140, comma 2, cod. giust. cont., deve essere idoneo a dimostrare i fatti di gestione e i relativi risultati, e la sua forma deve essere coerente con tale finalità.
Nel caso concreto, tuttavia, nonostante l’unicità del documento, la separata annotazione per ciascun ordine di accreditamento e il livello di specificità del conto analitico della gestione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consentono sia l’imputazione dei fatti a ciascuna gestione, sia la verifica dell’ammissibilità delle spese rispetto alla destinazione impressa. Le spese risultano tutte in linea con la destinazione dei budget.
Il Collegio rileva l’assenza di annotazioni che colleghino le spese ai singoli progetti e la presenza di un “contenitore cassa” per i contributi previdenziali, ma ritiene la gestione sostanzialmente regolare, in conformità alle modalità dell’ordinamento regionale. In assenza di ammanchi, dichiara il conto regolare e discarica l’agente.
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Nota della Redazione
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