Pensione privilegiata decorre dalla domanda se il dipendente cessa per dimissioni volontarie (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 126 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto su domanda decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e tale decorrenza non può essere anticipata alla data del congedo né a quella del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. La regola dell’attribuzione d’ufficio opera solo quando sia accertata l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, con conseguente cessazione dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 15, c. 3, del d.P.R. n. 461/2001. In assenza di tali presupposti il dipendente cessato per dimissioni volontarie è onerato della presentazione della domanda, quale atto di impulso del procedimento. L’eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 non è estensibile al giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, riferendosi la norma alla sola azione proposta dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in congedo, ha presentato nel 2012 domanda al Ministero dell’Interno per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha riconosciuto dipendente da causa di servizio una sola patologia con parere reso nell’adunanza del 10 ottobre 2016. Secondo il ricorrente, l’amministrazione avrebbe omesso di comunicare il parere e di emanare il provvedimento di riconoscimento per quasi otto anni, provvedendo solo nel novembre 2023 dopo un’istanza di accesso agli atti.
Il ricorrente ha quindi chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento della pensione privilegiata con decorrenza dal 10 ottobre 2016, data del parere favorevole. L’INPS ha eccepito la decadenza triennale dall’azione e, nel merito, ha sostenuto che il trattamento era stato liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione privilegiata di inabilità, presentata nel dicembre 2023. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto con le stesse argomentazioni dell’istituto previdenziale.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha preliminarmente respinto l’eccezione di decadenza dall’azione formulata dall’INPS. L’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 si riferisce all’azione proponibile dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura civile, e dunque dinanzi al solo giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Per il tenore letterale della disposizione, essa non può essere estesa al giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, come già affermato dalla Sezione giurisdizionale Calabria nella sentenza n. 231/2025.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza pacifica secondo cui il trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto su domanda decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092 del 1973, senza possibilità di anticipazione alla data del congedo, salvo il riconoscimento d’ufficio della pensione per inidoneità assoluta al servizio ex art. 167 del medesimo decreto. Ha richiamato in particolare la Corte dei conti, Sez. I App., sentenza n. 130 del 2025 e la Corte dei conti Sicilia, Sez. App., sentenza n. 53 del 2024, quest’ultima nel senso che in caso di esito positivo della domanda il diritto alla pensione privilegiata decorre dalla data di presentazione dell’istanza.
La Corte ha poi applicato il principio al caso concreto, rilevando che il ricorrente non è cessato dal servizio per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ma per dimissioni volontarie. Non ricorrendo il presupposto dell’inidoneità assoluta che attiva l’attribuzione d’ufficio, il trattamento privilegiato era conseguibile solo a domanda, e solo in ragione della sua presentazione sorge il diritto alla liquidazione nei termini dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente era dunque onerato di presentare l’istanza.
Quanto alla mancata e tardiva comunicazione del parere del Comitato di verifica, invocata dal ricorrente come impedimento alla domanda, la Corte ha ritenuto la circostanza priva di rilievo. Essendo il ricorrente onerato della presentazione dell’istanza, egli avrebbe dovuto attivarsi intimando all’amministrazione la conclusione del procedimento amministrativo avviato con la domanda del 2012 e presentare poi la domanda ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese di lite in favore dell’INPS e del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.000,00 ciascuno oltre accessori, e con disposizione di oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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