Gestore dell’imposta di soggiorno agente contabile e irregolarità del conto senza ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 58 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore della struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa l’imposta di soggiorno ed è tenuto a riversarla è agente contabile e maneggia denaro pubblico, con conseguente persistenza della giurisdizione contabile anche dopo la qualificazione come responsabile d’imposta introdotta dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020. Il giudizio di conto è posto a garanzia della regolarità delle gestioni e richiede, ai fini della condanna, l’accertamento di un ammanco. Le mere anomalie formali del documento contabile, in assenza di ammanchi e di domanda di condanna del requirente, giustificano la sola dichiarazione di irregolarità del conto, non la condanna del contabile né la condanna alle spese.

Il Fatto

Il magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso da una società che gestisce una struttura ricettiva in relazione alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno per il 2018. Il conto risultava lacunoso, non riportando in modo congruente il carico e lo scarico, e per tale ragione veniva rimesso al Collegio malgrado la parificazione del Comune e l’assenza di ammanchi.

La società eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e, nel merito, deduceva la regolarità della gestione sulla base delle ricevute fiscali prodotte, invocando la buona fede nella prima applicazione del tributo. Il Pubblico ministero concludeva per la declaratoria di irregolarità del conto e per la condanna del gestore a redigere una nuova rendicontazione del tributo accertato.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Richiamata la qualificazione di agente contabile del soggetto che opera presso la struttura ricettiva e incassa per conto del Comune, il Collegio richiama il principio delle SS.UU., n. 19654/2018, secondo cui chi maneggia denaro pubblico è soggetto alla giurisdizione del giudice contabile. La riforma del 2020, che ha qualificato i gestori come responsabili d’imposta, non ha trovato univoca lettura nella giurisprudenza; neppure la pronuncia delle SS.UU. n. 14028/2024 ha definitivamente chiarito il quadro, essendosi il riferimento al venir meno della giurisdizione risolto in un mero obiter dictum. In continuità con le sentenze nn. 31 e 32 del 2024 della stessa Sezione, il Collegio conferma la qualificazione del gestore come agente contabile e la persistenza della giurisdizione contabile.

Nel merito il Collegio ricorda che il giudizio di conto trova referenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Costituzione e che la responsabilità contabile richiede quale elemento indefettibile la verificazione di un danno. Sulla distinzione tra discarico e non discarico, da un lato, e regolarità e non regolarità, dall’altro, la Sezione richiama il proprio orientamento: il non discarico consegue a un ammanco, mentre la declaratoria di irregolarità può essere ricondotta alla mera inosservanza di requisiti formali del conto. Il riscontro di irregolarità non comporta automaticamente la condanna del contabile quando non siano state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità sostanziale.

Applicando tali principi, la Sezione rileva che il conto è stato parificato dal Comune e che non risultano ammanchi; tuttavia il documento non riporta in modo congruente carico e scarico e si presenta quindi irregolare sotto il profilo formale. La domanda del Pubblico ministero di condanna a redigere una nuova rendicontazione viene dichiarata inammissibile: il petitum del giudizio di conto è delineato tassativamente dall’art. 149, commi 2, 3 e 4, c.g.c., che collega al discarico la liberazione del contabile e al mancato discarico la liquidazione del debito, senza prevedere l’ordine di riedizione del conto.

In ordine alla responsabilità, poiché il requirente non ha sollecitato pronunce di condanna al risarcimento o a restituzioni, il Collegio limita la propria pronuncia alla dichiarazione di irregolarità del conto. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della mancanza di un danno risarcibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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