Rito abbreviato contabile precluso in caso di doloso arricchimento occultato (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 57 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso al rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. è precluso quando sussista un doloso arricchimento, che ricorre ogni volta permanga un beneficio economico derivante dall’asservimento di una pubblica funzione a interessi egoistici personali, a prescindere dalla circostanza che le somme provengano o meno da risorse pubbliche. L’occultamento del compenso su conti di terzi integra un artificio idoneo a fondare il dolo e a superare le eccezioni di prescrizione e di assenza dell’elemento soggettivo. In sede risarcitoria il danno erariale da omesso versamento dei compensi per incarichi extra-istituzionali non autorizzati si quantifica al lordo delle ritenute fiscali operate a titolo d’acconto, difettando l’identità soggettiva e oggettiva del fatto generatore.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente del Ministero della Difesa chiedendo la condanna al pagamento di € 6.780,20, oltre rivalutazione e interessi, per lo svolgimento di prestazioni lavorative — ispezioni dei prezzi dei carburanti presso stazioni di servizio — effettuate tra il 2011 e il 2013 in favore di una società privata, fuori dall’orario di lavoro e senza la preventiva autorizzazione prevista dalla legge.

Gli elementi probatori erano costituiti dagli atti della verifica ispettiva della Guardia di Finanza e dalla documentazione bancaria di un conto corrente acceso presso un terzo, sul quale erano stati fatti affluire i pagamenti ricevuti e mai dichiarati fiscalmente. Il convenuto chiedeva l’accesso al giudizio abbreviato offrendo € 2.712,08, pari al 40% del quantum richiesto; in via subordinata eccepiva la prescrizione dell’azione erariale e l’assenza di dolo, chiedendo in ogni caso di limitare l’eventuale condanna alle somme al netto delle imposte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via pregiudiziale la richiesta di rito premiale e la dichiara inammissibile, ravvisando un doloso arricchimento, seppure di non elevata entità. La locuzione generica usata dall’art. 130 c.g.c. presuppone, secondo la Corte, l’assenza di qualsiasi beneficio economico derivante dall’asservimento di una pubblica funzione a interessi egoistici personali.

Dagli atti emerge la percezione della somma contestata e l’occultamento della medesima sul conto corrente di un terzo, al fine di non lasciare tracce in caso di controlli bancari. L’accettazione del pagamento offerto avrebbe comportato la permanenza di un arricchimento doloso residuo pari a € 4.068,12. Il rito premiale è dunque precluso dall’artificio posto in essere.

Il medesimo occultamento consente di superare le eccezioni di prescrizione e di assenza dell’elemento soggettivo. La tesi difensiva secondo cui il rapporto sarebbe stato rilevato immediatamente dall’incrocio dei dati, e che l’irrilevanza economica dell’incarico avrebbe indotto in buona fede a omettere la richiesta di autorizzazione, non è condivisa: l’artificio è stato utilizzato per occultare il flusso diretto di denaro, comprovante l’esecuzione di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Quanto alla determinazione del danno, la Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Riunite espresso con le sentenze 12.10.2020, n. 24 e 11.10.2021, n. 13/QM/SEZ, secondo cui la quantificazione va effettuata al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto, difettando comunque l’identità soggettiva e oggettiva del fatto generatore che costituisce il presupposto dell’utilitas. Tale indirizzo è stato confermato dalla successiva giurisprudenza contabile d’appello.

La responsabilità amministrativo-contabile è pertanto accertata per l’importo di € 6.780,20, che la Corte ritiene già integralmente rivalutato in via equitativa. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con annotazione a margine dalla Segreteria ai sensi dell’art. 31, quinto comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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