Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile sul gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 60 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa l’imposta di soggiorno dai clienti con obbligo di riversamento all’ente locale maneggia denaro pubblico e assume la qualifica di agente contabile, con conseguente soggezione alla giurisdizione contabile. Tale qualificazione permane anche dopo la riforma che, con l’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, ha attribuito ai gestori la veste di responsabili d’imposta, poiché il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione resta distinto da quello tributario. La declaratoria di irregolarità del conto giudiziale consegue alla mera inosservanza dei requisiti formali del documento contabile. Essa non legittima la condanna del contabile quando non siano accertati ammanchi o irregolarità di gestione di natura sostanziale, dovendosi escludere pronunce restitutorie o risarcitorie non supportate da un pregiudizio patrimoniale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto instaurato nei confronti del gestore di una struttura alberghiera per il periodo gennaio-dicembre 2018, in relazione all’imposta di soggiorno riscossa nel territorio comunale. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel settembre 2023, ha rilevato che il conto giudiziale si presentava lacunoso, non riportando le riscossioni e le somme da versare all’ente locale in modo idoneo a escludere eventuali responsabilità.

Il contabile ha depositato memoria, sostenendo la piena corrispondenza tra somme riscosse e versate, documentata dalle ricevute fiscali e dal conto di gestione, e invocando l’assenza di ammanchi nella prima applicazione del tributo. Il Pubblico ministero ha insistito per la condanna al pagamento dell’importo accertato del tributo. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Sezione verifica la propria giurisdizione. Il Collegio ricorda di avere già riconosciuto la qualifica di agente contabile in capo al soggetto che opera presso la struttura ricettiva e incassa l’imposta per conto del Comune (SS. RR., n. 22/2016/QM). Sul piano della giurisdizione richiama l’orientamento della Suprema corte, secondo cui chi maneggia denaro pubblico con obbligo di riversamento è soggetto al giudice contabile (SS.UU., n. 19654/2018).

La Corte affronta poi la questione sorta dopo l’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha qualificato i gestori come responsabili d’imposta. Osserva che il quadro non è stato chiarito neppure dalla recente pronuncia delle SS.UU. n. 14028/2024, il cui riferimento al venir meno della giurisdizione contabile si risolve in un obiter dictum. In continuità con la giurisprudenza della Sezione (sentenze nn. 31 e 32 del 2024), il Collegio conferma la giurisdizione contabile: i gestori maneggiano denaro a destinazione pubblica e realizzano un rapporto di servizio con la P.A. con compiti contabili, distinto da quello tributario.

Nel merito, la Corte ricostruisce la distinzione tra discarico e non discarico, da un lato, e regolarità e irregolarità del conto, dall’altro. Il riscontro dell’irregolarità formale non può fondare una condanna a carico del contabile quando non siano emersi ammanchi o irregolarità di gestione sostanziali (Sez. II, n. 256/2020; Sez. Liguria, n. 78/2023). La domanda del Pubblico ministero diretta alla condanna al pagamento dell’importo del tributo è pertanto inammissibile, perché estranea al petitum delineato dall’art. 149 c.g.c.

Il conto, pur parificato dal Comune e privo di ammanchi, è stato dichiarato irregolare per i profili formali del documento. Il Collegio limita la pronuncia alla declaratoria di irregolarità e compensa le spese di giudizio, stante la mancanza di un danno risarcibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *