Definizione agevolata e condanna alle spese di giustizia (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 176 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata del giudizio di responsabilità amministrativa, mediante il pagamento della somma determinata dal decreto collegiale ai sensi dell’art. 130 c.g.c., produce la declaratoria di definizione del giudizio e la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia. La natura stessa del procedimento, che comporta il versamento di una somma a parziale ristoro del danno, esclude in radice la sussistenza delle circostanze che consentono la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il pagamento della somma concordata non elimina l’obbligo di rifondere l’Erario per i costi del processo, atteso che la definizione agevolata non è una transazione sulle spese, ma un rito premiale che presuppone l’accertamento dei presupposti di ammissibilità e di congruità della somma offerta.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico, già dipendente di una azienda ospedaliera calabrese, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 26.000,00 per il danno cagionato alla struttura a seguito di un risarcimento corrisposto a un paziente. Nel giudizio civile il Tribunale aveva accertato che il tardivo trattamento chirurgico di una ferita da olio idraulico ad alta pressione aveva determinato l’infezione e la degenerazione in flemmone, con condanna dell’azienda al pagamento di oltre euro 31.017,00.

Secondo la Procura, la condotta del sanitario sarebbe stata inadeguata rispetto alla perizia richiesta allo specialista, pur non essa sola causativa dell’evento. Il convenuto si è costituito, ha eccepito la prescrizione, ha contestato la sussistenza della colpa grave e ha chiesto la definizione agevolata mediante il pagamento di euro 6.500,00, pari al 25% della pretesa. Il Collegio ha ammesso il rito abbreviato con decreto, fissando l’udienza per la verifica del versamento.

La Motivazione della Corte

Il percorso decisorio muove dalla verifica dei presupposti del rito speciale. Il Collegio rileva che il decreto di ammissione aveva già valutato l’ammissibilità e la ritualità dell’istanza, presentata per un’ipotesi di colpa grave senza arricchimento, e la congruità della somma offerta in relazione all’entità del danno, al grado della colpa e alle argomentazioni difensive.

La decisione si concentra sull’esito del pagamento. La documentazione prodotta attesta il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma determinata, con ordinativo di incasso rilasciato dall’azienda ospedaliera. Da qui la declaratoria di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.

Il passaggio centrale riguarda le spese. La Corte afferma che alla definizione agevolata segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia, in forza del combinato disposto degli artt. 130, comma 8, 31, commi 1 e 5, e 199, comma 2, c.g.c. La natura stessa del procedimento, che comporta il pagamento di una somma a parziale ristoro del danno, «esclude in radice» le circostanze che consentono la compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Collegio richiama sul punto un indirizzo conforme espresso da altre Sezioni giurisdizionali regionali, confermando che l’agevolazione riguarda il quantum risarcitorio e non incide sull’obbligo di rifusione dei costi processuali. Le spese sono quantificate secondo la nota di segreteria, parametrata alla percentuale di condanna conseguente alla definizione.

Quanto alle eccezioni di merito, la definizione del giudizio assorbe ogni ulteriore valutazione: la prescrizione, la contestazione della colpa e la riferibilità del danno alla organizzazione della struttura restano estranee all’accertamento, perché il rito si chiude con l’incameramento della somma e non con un giudizio di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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