Conto giudiziale dell’agente contabile e irregolarità per omessa documentazione dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 67 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata produzione dei bollettari e delle ricevute relativi all’imposta di soggiorno riscossa dall’agente contabile rende il conto irregolare per lacunosità. L’assenza della documentazione di supporto, pur in presenza degli atti formali, impedisce di verificare correttezza e integralità degli importi, numero effettivo dei soggiorni e successivo riversamento nelle casse dell’ente. La regolarità sostanziale del conto e l’assenza di ammanchi, tuttavia, giustificano la compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

La vicenda riguarda un agente contabile tenuto a rendere il conto alla cassa comunale in relazione alla gestione dell’imposta di soggiorno per l’annualità 2018, con riferimento a un appartamento adibito a uso turistico.
Con la relazione istruttoria il Magistrato ha chiesto lo svolgimento del giudizio in pubblica udienza, contestando l’irregolarità per lacunosità del conto: il documento non riportava la documentazione relativa all’imposta riscossa.
Il convenuto non si è costituito. Il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni, chiedendo una nuova redazione del conto in cui fosse dato atto dei tributi accertati.

La Motivazione della Corte

La Sezione dà preliminarmente atto della contumacia del convenuto. La produzione documentale successiva al deposito assume rilievo ai fini della parificazione del conto giudiziale, poiché consente il confronto tra l’indicazione iniziale del carico e quella dello scarico.

Il nucleo della decisione riguarda l’assenza dei bollettari e delle ricevute. Tale carenza non consente, al di là della sussistenza degli atti formali, di verificare la correttezza e l’integralità degli importi, né il numero effettivo dei soggiorni.

La Corte sottolinea il rischio che la documentazione mancante lasci aperte due alternative: che vi siano stati più soggiorni rispetto a quelli indicati, oppure — ipotesi ancora più grave — che siano state corrisposte imposte di soggiorno successivamente non riversate nelle casse comunali.

Il conto è pertanto dichiarato irregolare per lacunosità. La Sezione rileva tuttavia la regolarità sostanziale del conto depositato e la mancanza di ammanchi, elementi che giustificano la compensazione delle spese processuali.

Il dispositivo dispone il discarico dell’agente contabile e la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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