Cessazione materia del contendere nel giudizio di resa del conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 62 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto a carico del titolare di struttura ricettiva, tenuto alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno in qualità di agente contabile, il deposito del conto giudiziale da parte del Comune competente determina la cessazione della materia del contendere. Resta impregiudicato ogni altra valutazione sul merito del conto, che spetta al magistrato istruttore cui il fascicolo è trasmesso. La causa è cancellata dal ruolo. La qualità di agente contabile dei titolari delle strutture ricettive permane anche dopo le novelle legislative che hanno modificato la riscossione dell’imposta. La decisione si fonda sugli artt. 139 e 141 c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale propone ricorso per resa di conto nei confronti della titolare di una struttura ricettiva di Alassio, in qualità di agente contabile tenuto alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno nelle casse comunali per la gestione 2019. Il giudizio riguarda la mancata resa del conto relativo a tale esercizio.

Con decreto presidenziale del 14 novembre 2023 è fissata la trattazione del giudizio. Con successivo decreto il giudice assegna all’agente il termine di 90 giorni per la presentazione del conto, al Comune l’ulteriore termine di 90 giorni per gli adempimenti conseguenti e il deposito, e al Pubblico Ministero 30 giorni per la notificazione. Il Comune di Alassio deposita il conto giudiziale il 27 febbraio 2024. All’udienza del 27 giugno 2024 il rappresentante del Pubblico Ministero prende atto che il conto è stato depositato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione soggettiva. Richiamando le Sezioni Riunite n. 22/QM/2016 del 22 settembre 2016, il giudice afferma che i titolari delle strutture ricettive sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Tale qualità sussiste anche dopo le novelle legislative che hanno inciso sulla riscossione dell’imposta, come confermato dalla giurisprudenza della stessa Sezione richiamata nel provvedimento.

Verificata la regolarità e la tempestività della notificazione del ricorso e del decreto, la Corte accerta il deposito del conto giudiziale da parte del Comune, sottoscritto e vistato dal dirigente responsabile del servizio finanziario. Il fatto sopravvenuto incide direttamente sull’oggetto del giudizio.

Da qui la conseguenza processuale. A seguito della presentazione del conto, è venuta a cessare la materia del contendere nel giudizio per resa di conto. La Corte dichiara la cessazione e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Il giudice precisa i limiti della decisione: resta impregiudicata ogni altra valutazione sul merito del conto presentato. Il fascicolo è trasmesso al magistrato competente per territorio, cui spetta l’esame della regolarità del conto. La sentenza è inoltre trasmessa all’agente contabile, al Sindaco, al responsabile del servizio finanziario e al Pubblico Ministero. Nulla è disposto per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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