Prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici delle vittime del terrorismo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 189 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione è imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973, ma i singoli ratei del trattamento pensionistico e i loro accessori sono soggetti alla prescrizione estintiva quinquennale prevista dall’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 della l. n. 428/1985. Il termine quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla liquidità ed esigibilità degli importi. Il regime pensionistico disciplinato dalla l. n. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti configura un trattamento speciale e vantaggioso, ma non sottrae i ratei alla prescrizione breve. La natura di status della condizione di vittima del dovere non comporta l’imprescrittibilità dei benefici economici che in tale status trovano il presupposto.
Il Fatto
Il ricorrente, genitore superstite di una vittima della c.d. “banda della Uno bianca”, aveva ottenuto dal Ministero dell’Interno la riliquidazione della speciale elargizione e dal Ministero della Difesa il riconoscimento del c.d. trattamento di attività ex art. 4, comma 3, della l. n. 206/2004. Il decreto ministeriale, tuttavia, aveva applicato la prescrizione quinquennale ex art. 2 del r.d.l. n. 295/1939 ai ratei maturati nel quinquennio anteriore alla domanda. Il ricorrente aveva contestato tale decurtazione, invocando l’applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e il pagamento dei ratei pregressi, oltre interessi e rivalutazione. Aveva inoltre chiesto il riconoscimento della c.d. doppia annualità ex art. 5, comma 4, della l. n. 206/2004.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti osserva che il trattamento riconosciuto ai superstiti delle vittime del terrorismo, pur denominato di attività, configura un vero e proprio regime pensionistico speciale. La giurisprudenza contabile ha già chiarito che la l. n. 206/2004 disciplina un trattamento connotato da particolari caratteri di specialità e vantaggiosità, ma pur sempre di natura pensionistica. Ne consegue l’applicazione del principio per cui il diritto alla pensione è imprescrittibile, mentre i singoli ratei e le differenze arretrate si prescrivono nel termine quinquennale di cui all’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La Corte esclude che l’ordinanza della Cassazione civile, Sez. Sesta, n. 3868/2023, richiamata dal ricorrente, possa condurre a soluzione diversa. Quel precedente ha soltanto ribadito che la condizione di vittima del dovere ha natura di status imprescrittibile, ma i benefici economici che ne derivano, come i ratei delle prestazioni, restano soggetti a prescrizione. Lo stesso principio è stato affermato dalla Cassazione civile, Sez. lav., con ordinanza n. 17440 del 2022. Il richiamo, in senso contrario, a pronunce di merito del giudice ordinario è stato ritenuto inconferente, riguardando benefici economici diversi da quello oggetto del giudizio.
Il decreto del Ministero della Difesa, nel limitare il trattamento al quinquennio antecedente la domanda, risulta pertanto conforme al quadro normativo e la prima domanda viene rigettata. Quanto alla c.d. doppia annualità prevista dall’art. 5, comma 4, della l. n. 206/2004, l’INPS ha comunicato all’udienza che avrebbe provveduto alla liquidazione con il cedolino successivo, e il ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte, richiamato il principio per cui tale declaratoria deve essere pronunciata anche d’ufficio quando sopravvengono circostanze che eliminano la posizione di contrasto fra le parti, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente a tale domanda, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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