Chiusura istruttoria sul rendiconto 2024 con raccomandazioni su tempi di pagamento e recupero evasione (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 56 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di accertamento ex art. 148-bis TUEL, in esito all’analisi dei dati del questionario consuntivo e alla verifica in contraddittorio con l’ente locale, può concludersi con la chiusura dell’istruttoria e la formulazione di raccomandazioni non vincolanti, ferma restando la riserva di ulteriori verifiche sui rendiconti successivi. La chiusura dell’esame non implica valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dai dati acquisiti. Per la costituzione del fondo perdite società partecipate, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, l’accantonamento va commisurato alla differenza negativa tra valore e costi della produzione ai sensi dell’art. 2425 cod. civ., inclusa quella pregressa, e non alle perdite di esercizio portate a nuovo.
Il Fatto
La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, nell’ambito delle attività di controllo ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005, ha analizzato i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 del Comune di Castelluccio Superiore (PZ).
All’esito dell’analisi, con nota del 03.03.2026, il Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti in merito alle risultanze emerse dalla relazione/questionario e dai dati immessi nel sistema BDAP. La Responsabile dell’Ufficio Finanziario ha fornito la documentazione e le controdeduzioni con nota del 06.04.2026, trasmessa tramite l’applicativo ConTe, a seguito di istanza di proroga.
La Motivazione della Corte
La Sezione, valutati i chiarimenti e le controdeduzioni pervenuti, ha ritenuto che il rendiconto dell’esercizio 2024 risulti sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica, non emergendo la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Ciononostante, la Sezione ha formulato due raccomandazioni. La prima invita il Comune a proseguire nel percorso di riduzione dei tempi di pagamento, intensificando le misure organizzative già adottate, anche in considerazione della possibile esposizione a conseguenze risarcitorie derivanti dai ritardati pagamenti ai creditori. La seconda raccomanda di implementare l’attività di recupero dell’evasione tributaria attraverso il monitoraggio puntuale delle posizioni accertate e il rafforzamento dell’attività di riscossione.
La Sezione ha inoltre rammentato all’ente che, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 175/2016, per la costituzione del fondo perdite società partecipate limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, il parametro di riferimento per l’accantonamento è la differenza tra valore e costi della produzione ex art. 2425 cod. civ., e non le perdite di esercizio, anche portate a nuovo. L’accantonamento deve essere commisurato anche alle eventuali differenze negative pregresse, qualora non siano intervenute azioni di ripiano, in coerenza con i precedenti richiamati in deliberazione.
La Sezione ha quindi disposto, allo stato degli atti, la chiusura dell’istruttoria con le raccomandazioni formulate, precisando che la conclusione dell’esame non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni acquisite.
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Nota della Redazione
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