Imposta di soggiorno e giudizio di conto: irregolarità formale senza ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 74 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, in base al regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23/2011, riscuote e riversa al Comune l’imposta di soggiorno assume la qualità di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il conto compilato in modo lacunoso, tale da non consentire la verifica dei movimenti di carico e scarico, è formalmente irregolare. A tale declaratoria non consegue però la liquidazione di un debito a carico dell’agente quando manchi un danno effettivo per l’amministrazione e non sia configurabile un ammanco in senso tecnico. In tal caso il giudice dichiara l’irregolarità della gestione contabile a norma dell’art. 149, comma 3, c.g.c. e dispone il discarico dell’agente, con compensazione delle spese.
Il Fatto
La legale rappresentante di un’agenzia immobiliare, esercente una struttura ricettiva nel Comune di Loano, ha depositato il conto giudiziale relativo alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2018. Il magistrato istruttore, con relazione, ha rilevato che il conto era lacunoso: non riportava correttamente i movimenti di carico e scarico e non consentiva di verificare la correttezza del calcolo del tributo. Mancavano inoltre bollettari e ricevute.
Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di non regolarità del conto e l’ordine di ricompilazione, sostenendo la necessità del c.d. conto “di diritto”. Nel corso del giudizio l’agente ha prodotto la documentazione mancante, indicando appartamenti, ospiti e pernottamenti. Il P.M. ha quindi modificato le conclusioni, instando per l’irregolarità formale senza ricompilazione e per il discarico. La difesa ha chiesto l’approvazione del conto e il discarico, lamentando l’assenza di ammanchi.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio esclude l’applicabilità della trattazione cartolare o da remoto. Le regole tecniche sulla videoconferenza sono state rese applicabili solo fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza. Il rito cartolare è stato ammesso dal legislatore emergenziale limitatamente al processo pensionistico. L’art. 148 c.g.c. richiede lo svolgimento del dibattimento secondo lo schema generale dell’art. 91 c.g.c., e l’istanza difensiva si fonda su motivi generici.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, il d.l. n. 50/2017 sulle locazioni brevi e l’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, che ha qualificato il gestore come responsabile del pagamento con diritto di rivalsa. Richiama quindi il principio delle Sezioni riunite n. 22/2016/QM, che riconosce la funzione di agente contabile in capo ai soggetti incaricati della riscossione dell’imposta. A tale conclusione aderisce la giurisprudenza contabile d’appello citata, tra cui la Prima Sezione Centrale n. 107 del 2023.
Superata la questione di giurisdizione, il Collegio esamina il conto. Esso “ictu oculi” si presenta irregolare quanto a compilazione, essendo stato redatto solo per gli importi riscossi e non anche per quelli versati. La Corte richiama la propria pronuncia n. 21 del 2024, secondo cui il conto dell’imposta di soggiorno va presentato secondo il modello approvato con d.P.R. n. 194/1996 e non richiede l’indicazione dell’accertamento delle entrate da riscuotere. Finché non riscosse, le somme appartengono agli obbligati e non all’ente.
Poiché l’agente ha indicato in giudizio gli elementi necessari e prodotto i bollettari, non consta un debito nei suoi confronti. La Corte distingue tra discarico e regolarità: la declaratoria di irregolarità formale non ne preclude l’autonoma pronuncia, pur in mancanza di ammanco. La lacunosità del conto non può dar luogo a liquidazione di debito in assenza di danno effettivo. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità del conto a norma dell’art. 149, comma 3, c.g.c. e discarica l’agente, compensando le spese in considerazione della mancanza di danno risarcibile.
Nota della Redazione
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