La CTU del giudice contabile prevale sul parere del Comitato di verifica (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 73 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, preordinato all’accertamento del diritto a pensione e non all’annullamento degli atti amministrativi, il giudice può disporre consulenza tecnica d’ufficio ai sensi degli artt. 94 e 165 c.g.c. quando la controversia presenti questioni di natura medico-legale. Il parere dell’organo tecnico nominato dal giudice, se immune da vizi logici e adeguatamente motivato, può fondare l’accertamento della dipendenza da causa di servizio anche in difformità dal parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il diritto a pensione privilegiata ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 postula che le infermità siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A e siano state causa ovvero concausa efficiente e determinante ai sensi dell’art. 64 del medesimo t.u., secondo il principio della causalità adeguata. Il Ministero della Difesa conserva legittimazione passiva quanto ai profili di propria competenza, anche in concorso con l’ente previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale della Marina militare in servizio dal 1984 al 2018 con mansioni di segnalatore, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’ipoacusia percettiva bilaterale e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato. La CMO di La Spezia, nel 2018, aveva diagnosticato la patologia ascrivendola alla Tabella B; il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva poi escluso il nesso causale e il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda di equo indennizzo. Anche l’INPS aveva rigettato la domanda di pensione, uniformandosi al parere negativo dell’organo tecnico.
Il lavoratore ha adito la Sezione giurisdizionale ligure chiedendo l’accertamento della causa di servizio e la condanna dell’INPS al pagamento del trattamento, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. Il Ministero ha eccepito la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva; l’INPS ha sostenuto di non avere alcun potere dispositivo a fronte del parere del Comitato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di estromissione del Ministero. Oggetto di contestazione sono i provvedimenti negatori della causa di servizio adottati dalla stessa Amministrazione, che ha legittimazione passiva concorrente rispetto all’ente previdenziale, almeno per la gestione e la trasmissione della documentazione sanitaria e amministrativa. La richiesta va respinta anche ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, in tema di unicità di accertamento.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1885 del d.lgs. n. 66/2010 rinvia alla previgente disciplina; l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede l’ascrivibilità a una categoria della Tabella A e la non suscettibilità di miglioramento; l’art. 64 richiede che i fatti di servizio siano causa o concausa efficiente e determinante. Il provvedimento distingue la competenza della CMO, che accerta e diagnostica, da quella del Comitato, unico organo competente sul giudizio eziologico.
Poiché la questione era di natura tecnica, la Sezione ha disposto con ordinanza n. 30 del 29.09.2023 una consulenza al DISSAL dell’Università di Genova. Il parere depositato il 29.01.2024 ha ritenuto la patologia causalmente dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla Tabella A, categoria 8^, con decorrenza dall’11.10.2018. L’organo tecnico ha valorato l’esposizione trentennale a trauma acustico cronico da uso continuativo di cuffie, l’assenza di altri fattori causali e l’andamento audiometrico tipico, escludendo la presbiacusia per la giovane età di insorgenza.
Il giudice ritiene il parere condivisibile, privo di vizi logici e sorretto da ineccepibile motivazione, coerente con le risultanze istruttorie. Accoglie quindi il ricorso e riconosce il diritto al trattamento privilegiato di ottava categoria con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, secondo l’art. 191 del t.u. n. 1092/1973, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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