Aggravamento dell’infermità e diritto a pensione privilegiata di terza categoria (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 306 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata militare, l’aggravamento dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio va accertato con riferimento alla data dell’istanza e alle risultanze sanitarie coeve, sulla base del parere tecnico del consulente d’ufficio. Riconosciuto l’aggravamento, spetta il trattamento pensionistico della categoria tabellare corrispondente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’istanza. Sugli arretrati competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eccedente gli interessi, secondo il principio del cumulo parziale. La domanda volta a un riconoscimento ulteriore, fondato su infermità non oggetto del giudizio, esula dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, ha chiesto l’aggravamento di un’infermità — uno stato ansioso disforico paranoidale con depressione dell’umore — già riconosciuta dipendente da causa di servizio e pensionata in sesta categoria Tabella A a vita. Ha contestato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha rigettato la sua istanza, chiedendo il riconoscimento della terza e/o quarta categoria.

Il resistente ha chiesto il rigetto e, in subordine, la decorrenza degli arretrati dal primo giorno del mese successivo all’istanza. Dopo una prima ordinanza istruttoria rivolta all’Ufficio medico-legale, l’incarico è stato conferito al CML, sezione speciale presso la Corte dei conti. Il giudizio è stato più volte rinviato per consentire l’acquisizione del parere e della documentazione medica. Il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, il rinvio per la riunione con altro giudizio proposto per profili connessi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esamina l’istanza di rinvio finalizzata alla riunione con il giudizio iscritto a ruolo separato. Il Collegio la rigetta: quel giudizio deve ancora essere assegnato e notificato, mentre nel presente è già stata espletata la consulenza tecnica d’ufficio. La diversa fase processuale e la necessità di definire la controversia in tempi ragionevoli ostano alla riunione.

Nel merito, il thema decidendum è delimitato dal petitum e dalla causa petendi esposti nel ricorso e nella memoria: l’aggravamento della patologia riconosciuta dipendente dal servizio. Il quesito posto al consulente riguarda la sussistenza dell’aggravamento alla data dell’istanza, con riferimento agli accertamenti sanitari espletati presso il Dipartimento militare di medicina legale.

Il CML ha riqualificato l’infermità come sindrome ansioso-depressiva cronica con strutturazione psicotica e ha concluso che essa è da ritenersi aggravata in terza categoria di Tabella A alla data dell’istanza, sulla base della certificazione specialistica, del quadro sindromico e della terapia farmacologica. Il parere è ampiamente motivato e condiviso dal giudice.

Sussiste dunque il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di terza categoria Tabella A, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’istanza. Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eccedente gli interessi, secondo il principio del cumulo parziale.

La Corte rileva infine che la richiesta di riconoscere la prima categoria, fondata anche su una diversa infermità, non può essere esaminata: esula dal giudizio sia quella domanda sia la contestazione sulla qualificazione iniziale della patologia. Non assume rilievo la doglianza sulla CTU per assenza di parte della documentazione, poiché il consulente ha integralmente accolto la domanda come formulata nel ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *