Pensioni: riliquidazione tardiva e soccombenza virtuale dell’Inps (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 13 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico disposta dall’Inps successivamente all’introduzione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché sopravviene il soddisfacimento della pretesa sostanziale. Quando la riliquidazione è intervenuta dopo la proposizione della domanda e la pretesa si rivela fondata, configura soccombenza virtuale dell’Ente previdenziale, con conseguente condanna alle spese di giudizio in favore del pensionato. Ai fini della liquidazione si applicano i parametri minimi del DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità bassa, della limitata durata del giudizio e dell’assenza di istruttoria.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito con rapporto ininterrotto dal 07.01.1988 al 31.08.2022, chiedeva alla Corte dei conti di accertare il diritto alla rideterminazione della pensione anticipata con decorrenza 01.09.2022, liquidata dall’Inps con il sistema contributivo.

La pensionata lamentava che il calcolo non avesse tenuto conto di numerosi periodi lavorativi regolarmente prestati e del congedo di maternità, come attestato dall’Estratto Conto Previdenziale e dal quadro dei servizi utili ai fini del diritto. Esperiti senza esito i tentativi bonari, agiva in giudizio il 22.9.2023 chiedendo la riliquidazione, le differenze maturate, interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Costituitasi in giudizio, l’Inps ricostruiva il funzionamento del flusso informativo tra amministrazione datrice di lavoro ed ente previdenziale, basato sulle certificazioni trasmesse tramite i modelli PA04 e PL1, poi sostituiti dalla procedura Passweb.

L’Istituto rappresentava che, dopo la prima liquidazione, l’ufficio competente aveva inserito nel conto assicurativo i periodi di supplenza mancanti, certificati dall’Ufficio Scolastico Provinciale, e aveva riconosciuto l’accredito figurativo per la maternità. Con determina successiva, adottata dalla sede competente per la residenza della pensionata, il trattamento era stato riliquidato a un importo annuo superiore, con corresponsione prevista dal rateo di aprile 2024.

Su queste basi l’Inps chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La difesa della ricorrente aderiva alla cessazione, insistendo però per la liquidazione delle spese in ragione della soccombenza virtuale.

La Corte ha verificato la documentazione prodotta e ha accertato l’avvenuta riliquidazione del trattamento, con applicazione delle annualità e delle voci in precedenza mancanti. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta di entrambe le parti.

Sulle spese, il giudice ha rilevato che la riliquidazione è intervenuta con provvedimento il cui pagamento del conguaglio era previsto solo con la rata di aprile 2024, dunque dopo l’introduzione del ricorso. Alla data della domanda sussisteva quindi un effettivo interesse ad agire, anche perché il certificato di servizio del Ministero era antecedente alle diffide. L’interesse ad agire, unito alla fondatezza della pretesa riconosciuta dallo stesso Istituto, integra l’ipotesi di soccombenza virtuale dell’Ente, con condanna alle spese.

La quantificazione è stata operata secondo l’art. 4 DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, della complessità bassa, dell’esiguità delle questioni, della limitata durata della controversia e dell’assenza di istruttoria. Il giudice ha valorizzato il comportamento collaborativo dell’Inps che, sebbene solo dopo la citazione, ha comunque rivisto il provvedimento in autotutela, applicando i parametri minimi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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