Pensione inabilità: bonus calcolato fino a 60 anni, non all’età pensionabile variabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 83 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 per i dipendenti pubblici cessati per infermità non dipendente da causa di servizio si calcola attribuendo un’anzianità contributiva pari al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato, secondo il disposto dell’art. 1, comma 15, legge n. 335/1995. L’espressione «limiti di età previsti per il collocamento a riposo» non è endiadi che si riempie di contenuto ad opera delle successive normative che hanno elevato l’età pensionabile. Trattandosi di previsione eccezionale, essa non è suscettibile di estensione interpretativa oltre i casi espressamente considerati. La stabilizzazione della spesa pensionistica, obiettivo della riforma, sarebbe frustrata da un’estensione in via esegetica del beneficio. Il ricalcolo ancorato all’età di 67 anni va pertanto escluso.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio, agisce in qualità di vedovo e orfano compartecipe di una docente di ruolo deceduta in costanza di servizio. L’INPS aveva riconosciuto la pensione indiretta calcolandola su venti anni e otto mesi di anzianità, escludendo il beneficio di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 per mancanza di domanda di inabilità della dante causa.
Con una precedente pronuncia della medesima Sezione i ricorrenti ottenevano l’accertamento del diritto al calcolo sulla base della pensione di inabilità, con arretrati dal 1° gennaio 2022. L’INPS erogava gli arretrati e rideterminava l’anzianità in trentatré anni e tre mesi, attribuendo un bonus commisurato al raggiungimento dei sessanta anni di età della defunta. L’istanza di ricalcolo parametrata al nuovo limite anagrafico di sessantasette anni veniva respinta, donde il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda l’individuazione del limite di età al quale ancorare il computo del beneficio: se quello di sessanta anni, indicato dal D.M. n. 187/1997 e dall’art. 1, comma 15, legge n. 335/1995, o quello di sessantasette anni fissato dall’art. 24, commi 6-7, d.l. n. 201/2011 e vigente al momento del decesso della dipendente. Il trattamento in esame risulta liquidato interamente con il sistema contributivo.
Il giudicante dà conto del contrasto interno alla giurisprudenza contabile. Un orientamento ritiene che l’espressione «età pensionabile» sia endiadi da riempire ad opera di fonti legislative, con la conseguenza che il bonus seguirebbe l’evoluzione della normativa sul collocamento a riposo (Sez. I n. 457/2023). L’orientamento opposto àncora il calcolo all’art. 1, comma 15, che fissa la quota aggiuntiva al montante nel periodo mancante al sessantesimo anno (Sez. I n. 124/2013).
La Corte aderisce a quest’ultima lettura applicando l’art. 12 preleggi: il senso fatto palese dal significato proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore conferma la coerenza della tesi con il dato letterale degli artt. 2, comma 12, e 1, comma 15, legge n. 335/1995. L’obiezione fondata sulla ricostruzione precettiva ad opera di fonti legislative è giudicata irrilevante.
Sul piano della ratio legis, la riforma del 1995 perseguiva la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo. Tale obiettivo sarebbe frustrato da un’estensione interpretativa dei limiti fissati dalla legge. Trattandosi di previsione eccezionale, opera il divieto di applicazione oltre i casi espressamente considerati ex art. 14 preleggi.
La Corte richiama quindi la giurisprudenza costituzionale secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore determinare l’ammontare delle prestazioni previdenziali, contemperando esigenze dei lavoratori e disponibilità finanziarie (Corte cost. n. 220/1988). Il ricorso è respinto; la sussistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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