Estinzione del processo pensionistico per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 21 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, il ricorrente ha l’onere di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c. Il mancato assolvimento di tale onere determina l’estinzione del processo, che il giudice dichiara anche d’ufficio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., senza necessità di costituzione delle parti intimate. La declaratoria di estinzione non comporta pronuncia sulle spese di giudizio quando nessuna delle parti resistenti si sia costituita.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha adito la Sezione Giurisdizionale per il Lazio chiedendo l’accertamento del diritto agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera maturata durante il periodo di cristallizzazione delle retribuzioni, compreso tra il 01.01.2011 e il 31.12.2015. La domanda mirava alla riliquidazione del trattamento pensionistico con riconoscimento delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti nel medesimo arco temporale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS non si sono costituiti in giudizio. All’udienza del 16.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La questione decisiva non ha riguardato il merito della pretesa contributiva, ma il mancato assolvimento dell’onere di deposito delle prove di notifica del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha rilevato in via preliminare che il ricorrente non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Si tratta di un adempimento imposto dalla norma processuale contabile a pena di estinzione.
La verifica di tale adempimento è stata compiuta d’ufficio dal giudice, non essendo le parti intimate costituite e non essendo stata sollevata alcuna eccezione in proposito. Il controllo officioso sull’osservanza del termine per il deposito delle notifiche costituisce esercizio del potere-dovere del giudice di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio.
Accertata la mancata prova della notifica nei termini, il Collegio ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. La decisione ha natura meramente processuale e assorbe ogni questione di merito relativa alla base contributiva e di calcolo della pensione.
Quanto alle spese, il giudice non ha pronunciato alcuna statuizione, rilevando che nessuna delle parti resistenti si è costituita. La declaratoria di estinzione non è stata quindi accompagnata da condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.