Responsabilità contabile dell’intermediario agricolo e colpa grave del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 103 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione di contributi comunitari, la giurisdizione della Corte dei conti si estende anche all’intermediario privato che, in qualità di consulente o ausiliario del beneficiario, abbia posto in essere attività preparatorie o istruttorie assolutamente indispensabili per il conseguimento del finanziamento non dovuto, configurandosi in tal caso un rapporto di servizio ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 4, legge n. 20/1994. Il beneficiario che sottoscrive e presenta personalmente la domanda di aiuto risponde a titolo di colpa grave per non aver verificato la sussistenza delle condizionalità dichiarate, non essendo scriminante l’affidamento all’operato dell’intermediario, in forza del principio di autoresponsabilità e dell’art. 1228 cod. civ.. L’intermediario che organizzi la fittizia monticazione risponde invece a titolo doloso. Il doloso occultamento del fatto dannoso ad opera di uno dei corresponsabili dispiega effetto sul decorso della prescrizione nei confronti di tutti i convenuti.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di un’azienda agricola e il legale rappresentante della società di servizi incaricata della gestione delle pratiche, chiedendone la condanna solidale al risarcimento per l’indebita percezione di contributi comunitari erogati dall’Organismo pagatore regionale per le campagne 2009-2012, pari a complessivi 17.231,91 euro. Secondo l’accusa, la percezione sarebbe stata ottenuta simulando la conduzione a pascolo dei terreni, mediante l’inserimento nelle domande uniche di aiuto di nominativi di pascolatori per conto terzi rivelatisi fittizi, con l’intermediazione della società di servizi.

Il beneficiario eccepiva la prescrizione dell’azione, l’assenza di dolo e la carenza probatoria dell’impianto accusatorio, contestando l’elemento soggettivo e assumendo di aver affidato la preparazione delle pratiche alla società intermediaria. Interveniva la Regione Lombardia, quale Organismo pagatore, aderendo alla tesi attorea. Il convenuto intermediario non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione nei confronti dell’intermediario. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite — Cass. Sez. Un. n. 10324/2016, n. 19086 del 14.09.2020, ord. n. 14426/2018 e n. 36375/2021 — la Corte osserva che il rapporto di servizio può configurarsi anche in capo a consulenti che abbiano svolto attività indispensabili all’indebita percezione. Nel caso concreto, le attività negoziali volte a organizzare la monticazione dei pascoli costituiscono presupposto indefettibile dell’ottenimento degli aiuti, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile.

Sull’eccezione di prescrizione, il Collegio rileva che la presentazione di richieste formalmente regolari ma contenenti dati falsi integra una frode dolosamente occultata. Trova quindi applicazione l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, con dies a quo individuato nel momento della scoperta degli elementi della frode, coincidente con le note della Guardia di finanza del 2021. Il doloso occultamento opera anche se imputabile a uno solo dei corresponsabili, con efficacia verso tutti i convenuti.

Nel merito, la Corte accoglie solo parzialmente la domanda. Per le annualità 2010 e 2011 la contestazione non trova adeguato riscontro: i contratti di sub-affitto e di gestione del pascolo, unitamente ai modelli 7, confutano la tesi di una conduzione fittizia, anche in ragione della facoltà di modifica della domanda ai sensi dell’art. 14 Reg. CE n. 1122/2009. Per il 2009 e il 2012, invece, le dichiarazioni dei pascolatori, coerenti con la documentazione, dimostrano l’inserimento di dati non corrispondenti alla realtà.

Quanto all’elemento soggettivo, l’intermediario risponde a titolo doloso, avendo fornito terreni e servizi e gestito scientemente i rapporti con i pascolatori. Il beneficiario risponde invece a titolo di colpa grave: la domanda è stata sottoscritta personalmente e l’affidamento all’ausiliario non scrimina, in applicazione dell’art. 1228 cod. civ. e del principio di autoresponsabilità richiamato da Cons. Stato n. 50/2017 e Sez. IV n. 594/2021. Il danno è determinato nell’interezza dei contributi, con condanna solidale ex art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994, detratto il recupero già effettuato; importo poi rettificato con ordinanza di correzione di errore materiale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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