Frode sui contributi PAC e prescrizione dell’azione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 104 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di domande di aiuto per contributi comunitari (P.A.C.) fondate su documenti ideologicamente falsi integra frode ai danni dell’ente pubblico, con sviamento delle somme dalla finalità di mantenimento dei pascoli permanenti. Sussiste il rapporto di servizio in capo al titolare dell’impresa individuale che abbia sottoscritto la domanda e percepito il contributo, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 prevede che, in caso di occultamento doloso del danno, il termine quinquennale decorra dalla sua scoperta: nel caso della frode documentale il dies a quo è individuato nel momento in cui la condotta illecita è compiutamente disvelata. Ove invece l’irregolarità sia verificabile dall’Organismo pagatore già al momento della domanda, non è configurabile alcun occultamento e la prescrizione decorre dalla percezione del contributo.
Il Fatto
La Guardia di Finanza trasmetteva alla Procura contabile gli atti di un procedimento penale relativo all’illecita percezione di contributi comunitari erogati dall’Organismo Pagatore Regionale nell’ambito della Politica Agricola Comune, per il sostegno alle attività agricole in territori montani. Tra i soggetti destinatari degli accertamenti emergeva il titolare di un’impresa agricola, percettore di contributi per gli anni dal 2010 al 2014, per un totale di euro 49.498,01.
Secondo l’ipotesi accusatoria, i contributi sarebbero stati ottenuti mediante la falsa indicazione, nelle domande uniche di aiuto, di soggetti quali pascolatori per conto terzi dei mappali dichiarati. La Procura contabile, ritenuto il danno erariale pari all’intero importo, citava in giudizio il convenuto; questi eccepiva la prescrizione e l’infondatezza nel merito, in particolare per difetto dell’elemento soggettivo. La Regione Lombardia interveniva, precisando di aver già recuperato mediante compensazioni euro 9.097,89.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il meccanismo dei contributi P.A.C.: l’imprenditore doveva presentare domanda indicando le particelle catastali condotte, il titolo di conduzione e, per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto terzi. La c.d. condizionalità esigeva l’effettivo utilizzo del terreno, mediante pascolamento o sfalcio annuale, comprovato dai modelli di monticazione.
Per le annualità 2010 e 2014 la Corte ritiene dimostrata la falsità ideologica delle domande. I soggetti indicati come pascolatori, escussi a sommarie informazioni, dichiaravano di non conoscere l’azienda e di aver condotto il bestiame su terreni diversi. Tali dichiarazioni, qualificate come fonti probatorie atipiche liberamente valutabili, risultano immuni da contraddizioni e delineano un meccanismo fraudolento (cfr. Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 1/2023).
Quanto all’elemento soggettivo, la condotta è posta in essere con dolo, non essendo plausibile che l’indicazione di terzi pascolatori ignari sia frutto di errore. L’affidamento ad intermediari non esclude l’addebito: le domande erano sottoscritte personalmente dal convenuto, che se ne assumeva la responsabilità; in ogni caso la condotta sarebbe gravemente colposa per violazione dell’obbligo di verifica. È pacifico il rapporto di servizio, richiamata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 15893 del 17/05/2022).
L’eccezione di prescrizione è respinta per il 2010 e il 2014: la frode dolosamente occultata sposta il dies a quo alla scoperta, individuata nella nota GdF del 23.04.2021, con effetto interruttivo dell’invito a dedurre del 28.03.2023 e sospensione emergenziale ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020. Per il 2011, il 2012 e il 2013, invece, i pascolatori avevano realmente condotto il bestiame nei comuni indicati in domanda: manca la prova della falsità. Quanto al rapporto UBA/HA, l’Organismo pagatore possedeva tutti gli elementi per verificarlo già al momento della domanda (cfr. art. 28 reg. CE n. 1122/09): non è configurabile occultamento e la prescrizione decorre dall’erogazione, con declaratoria di non doversi procedere.
Il danno residuo, pari a euro 6.631,97, è ridotto a euro 2.468,06 dopo la detrazione del recupero regionale. Il convenuto è condannato a versare tale somma alla Regione Lombardia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
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