Finanziamento Covid distratto al conto personale e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 230 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento assistito dalla garanzia pubblica di cui agli art. 1 e 1-bis del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 integra un mutuo di scopo legale: le somme sono destinate per legge a finalità di rilievo pubblicistico e il percettore è tenuto a impiegarle per i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante indicati nella disciplina. La loro distrazione verso un conto corrente personale rende ex actis irrealizzabile la destinazione pubblicistica e determina un danno erariale pari all’intero importo percepito. È irrilevante il successivo riaccredito alla società, perché le somme avrebbero dovuto essere impiegate immediatamente e non vi è prova che, dopo il ritorno alla società, siano state destinate agli scopi di legge. Il relativo illecito contabile ha natura di debito di valore, con conseguente debenza di interessi legali e rivalutazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio l’amministratore di una s.a.s. e la società stessa, chiedendone la condanna in solido al pagamento di € 29.625,00 in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy. L’amministratore aveva presentato istanza per ottenere un finanziamento destinato alle imprese colpite dalle contrazioni del volume d’affari durante l’emergenza epidemiologica.
Secondo la prospettazione attorea, dopo aver incassato la somma, il convenuto l’aveva immediatamente girata sul proprio conto corrente, violando l’art. 1-bis del d.l. 8 aprile 2020, n. 23. Il convenuto ha eccepito l’insussistenza del danno erariale e dell’elemento soggettivo del dolo, deducendo la corretta percezione delle somme e la loro successiva restituzione alla società. La società non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente la contumacia della società, regolarmente notiziata e non costituitasi, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., e afferma la fondatezza dell’azione risarcitoria pubblicistica ex art. 1 legge 20/1994.
Dalla documentazione emerge che le somme ottenute non sono state destinate alle finalità previste dalla legge. La Corte richiama i passaggi degli art. 1 e 1-bis del d.l. 23/2020 che impongono l’accredito sul conto corrente dedicato e la dichiarazione sostitutiva sugli scopi del finanziamento. Da tale disciplina si desume che il finanziamento è ex lege destinato, configurandosi un mutuo di scopo legale, con finalità di manifesta rilevanza pubblicitaria.
Nel caso concreto le somme, ottenute dalla società il 4 agosto 2020, sono state immediatamente trasferite sul conto corrente personale del convenuto il 6 agosto 2020. Ciò ha reso irrealizzabile la destinazione pubblicistica prevista dal combinato disposto degli art. 1 e 1-bis, con conseguente danno erariale pari all’intero importo percepito. La Corte richiama la giurisprudenza contabile (C. conti, app. 62/2023; sez. giur. Liguria 67/2023 e 70/2023) sul danno alla finanza pubblica derivante dalla mancata destinazione dei fondi.
È irrilevante la restituzione intervenuta a quasi due anni di distanza, perché le somme avrebbero dovuto essere immediatamente destinate al sostegno dell’attività d’impresa e non vi è prova documentale che, dopo il riaccredito, siano state impiegate per le finalità pubbliche: la prova grava sul convenuto. Dalla documentazione emergono indizi gravi, precisi e concordati che asseverano l’esistenza del dolo.
La Corte qualifica quindi l’illecito contabile come debito di valore e, sulla scorta di Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass. Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234, riconosce la debenza degli interessi legali e della rivalutazione, unitamente agli interessi dalla pubblicazione della decisione fino all’effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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