Prova della contribuzione e riparto dell’onere nel contenzioso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 11 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso pensionistico il ricorrente che contesti la decorrenza del trattamento per periodi contributivi non computati dall’INPS ha l’onere di provare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e la relativa contribuzione. Il solo estratto conto previdenziale, ove quei periodi non risultino indicati, non integra la prova richiesta, non essendo sufficiente il libretto di lavoro a fronte della contestazione dell’Istituto. La riliquidazione del trattamento disposta dall’INPS in corso di causa, con riconoscimento del periodo controverso, determina cessazione della materia del contendere limitatamente a quel periodo. Sulle residue domande il ricorso va respinto, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.
Il Fatto
Gli eredi di un pensionato agiscono davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, per ottenere la condanna dell’INPS a corrispondere il trattamento pensionistico con decorrenza dal maggio 2016, computando alcuni periodi lavorativi che assumevano non conteggiati, oltre agli arretrati e ai supplementi da riliquidazione.
Il de cuius aveva chiesto nel 2016 il riconoscimento della pensione di vecchiaia; l’INPS l’aveva riconosciuta con decorrenza dal 1° maggio 2017. Il Tribunale, adito in precedenza, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo quella esclusiva della Corte dei conti; la domanda è stata quindi riproposta in riassunzione. L’INPS si è costituito eccependo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale dei contributi.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto che l’INPS, in corso di causa, ha rideterminato la decorrenza del trattamento al 1° novembre 2016, dopo aver risolto l’anomalia che impediva l’accredito della contribuzione relativa al periodo dal 1° giugno al 30 novembre 1996. Per tale periodo il giudice dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia.
Residua la contestazione sui tre periodi ulteriori, risalenti agli anni 1969, 1976 e 1977. L’INPS aveva sostenuto che tali periodi non fossero conteggiabili per mancanza di prova dei versamenti e di documentazione idonea, non bastando il libretto di lavoro, e che occorressero buste paga e modelli di denuncia a dimostrazione del pagamento della contribuzione.
Il giudice verifica la documentazione e rileva che nell’estratto conto previdenziale prodotto i periodi invocati non risultano indicati. Da qui la conseguenza in punto di onere della prova: spettava ai ricorrenti dimostrare che il dante causa avesse effettivamente prestato attività lavorativa in quei periodi. La prova, tuttavia, non è stata fornita.
Sotto questo profilo il ricorso è dunque respinto. Il giudice non esamina espressamente l’eccezione di prescrizione, assorbita dalla decisione sull’insussistenza della prova. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza, virtuale quella dell’Istituto, attesa la parziale emanazione del provvedimento di riliquidazione in pendenza di giudizio.
Nota della Redazione
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