Falso diploma e danno erariale: rileva l’utilità della prestazione resa (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 124 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per l’accesso all’impiego pubblico mediante un titolo di studio falso, il danno erariale non può essere individuato nelle retribuzioni percepite quando il dipendente possieda altro titolo valido per l’accesso al profilo professionale ricoperto e la prestazione resa, di natura esecutiva e fungibile, abbia comunque recato utilità all’amministrazione. L’art. 31, comma 2, c.g.c. impone al giudice contabile di valutare i vantaggi comunque conseguiti dalla pubblica amministrazione e di escludere la responsabilità in caso di accertata insussistenza del danno. La specialità dell’ordinamento contabile prevale sull’art. 2126 c.c. nella parte in cui priva di effetti il rapporto nullo, ma l’illiceità della causa rileva solo se comune alle parti e in senso “forte”. La condotta illecita, pur accertata, non basta a fondare la responsabilità se manca il pregiudizio patrimoniale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un collaboratore scolastico, destinatario di incarichi di supplenza presso diversi istituti comprensivi della provincia di Bergamo negli anni scolastici 2018/2019. L’accusa era di aver ottenuto l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA dichiarando un diploma di qualifica di “operatore di sala-bar” poi risultato falso, rilasciato da un istituto campano nell’ambito di una vicenda di diplomi contraffatti emersa in sede penale.

La Procura ha quantificato il danno erariale in € 9.003,34, pari alle retribuzioni corrisposte, oneri fiscali compresi. Il convenuto, dopo aver patteggiato la pena per falso e truffa aggravata ai danni dell’amministrazione scolastica, ha contestato l’esistenza del pregiudizio, sostenendo di possedere altro titolo valido per l’accesso al profilo e di aver svolto con diligenza le mansioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione ritiene provata la falsità del titolo e l’intenzionalità della condotta. Gli accertamenti della polizia giudiziaria e la sentenza di patteggiamento, pur priva di efficacia di giudicato, offrono un valore indiziario innegabile. La difesa non ha contestato specificamente la falsità nella comparsa, con applicazione del principio di non contestazione ex art. 95, comma 1, c.g.c.

Il punto decisivo è però un altro: il convenuto possiede un diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito nel 1990, valido per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico. La stessa Procura lo ha riconosciuto. La fotocopia prodotta non è stata disconosciuta nelle forme dovute, non bastando una generica affermazione di non genuinità: sul punto la Sezione richiama Cass. n. 17526 del 02/09/2016.

La vicenda è sovrapponibile a quella decisa dalla sentenza n. 97 del 27 maggio 2024 della stessa Sezione, che ha escluso la responsabilità in ragione dell’utilità della prestazione resa da soggetto comunque in possesso di titolo valido. L’art. 31, comma 2, c.g.c. impone di valutare i vantaggi comunque conseguiti dalla P.A., norma speciale che prevale sull’art. 2126 c.c. nella parte in cui azzera gli effetti del rapporto nullo.

La Sezione esclude l’illiceità dell’oggetto e della causa, che deve essere comune alle parti e di “senso forte”. L’orientamento civile invocato dalla Procura (Cass. n. 3432 del 07/06/1985, n. 15450 del 07/07/2014, n. 4342 del 22/02/2018) riguarda fattispecie in cui il lavoratore difettava del titolo richiesto. Anche la giurisprudenza contabile più rigorosa non esclude l’utilità delle attività esecutive e d’ordine, come affermato dalla Sezione 3^ appello n. 279 del 26.10.2001: l’assenza del titolo va valutata caso per caso.

Nel caso concreto le mansioni di collaboratore scolastico non richiedono professionalità altamente specifiche né sono regolate da norme di ordine pubblico. La prestazione ha quindi recato utilità, in assenza di contestazioni sulla sua inidoneità. La funzione sanzionatoria della responsabilità amministrativa resta subordinata al requisito del danno. La domanda attorea è respinta, con spese a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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