Responsabilità per contributi FEASR non rendicontati e attività mai avviata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 57 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di contributi pubblici è tenuto, in virtù del principio di autoresponsabilità, a comunicare all’amministrazione concedente ogni sopravvenienza ostativa al mantenimento dell’agevolazione, compresa la perdita della piena disponibilità degli immobili per effetto di pignoramento. L’omessa comunicazione e la presentazione di ulteriori domande di pagamento nella consapevolezza della sopravvenuta decadenza integrano un occultamento doloso rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, che differisce l’inizio della prescrizione al momento in cui il danno è divenuto conoscibile. La mancata realizzazione degli investimenti e il mancato avvio dell’attività agevolata determinano la revoca integrale del contributo e la conseguente responsabilità amministrativa del beneficiario e del suo legale rappresentante.

Il Fatto

Una società agricola ha ottenuto, tra il 2011 e il 2013, tre finanziamenti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013, Fondo F.E.A.S.R., per la ristrutturazione di strutture destinate all’attività agrituristica. Le ispezioni effettuate nel 2022 dalla Guardia di Finanza hanno accertato che la struttura versava in stato di abbandono, che le attrezzature acquistate non erano mai state utilizzate e che, dal 2015, gli immobili erano stati pignorati per insolvenze sul mutuo.

La Regione ha revocato le domande di aiuto. La Procura contabile ha convenuto in giudizio la società e la persona fisica che ne era legale rappresentante, chiedendo il risarcimento del danno erariale, quantificato nell’intero importo dei contributi erogati. I convenuti hanno eccepito la nullità della notifica, la prescrizione, la contemporanea pendenza del giudizio penale con richiesta di sospensione e, nel merito, l’avvenuta realizzazione delle opere e il superamento dei controlli regionali.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di nullità della notifica, richiamando il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 48 c.g.c., in combinato disposto con l’art. 44, comma 3, c.g.c.. Poiché la notifica è stata effettuata a soggetto comunque ricollegabile ai convenuti e questi si sono costituiti svolgendo piena difesa, il vizio è da considerarsi sanato. Rigetta altresì la richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza di quello penale, in applicazione del principio di autonomia delle giurisdizioni e del principio di circolarità delle prove.

Nel merito, la Corte ritiene infondata l’eccezione di prescrizione. Pur essendo decorso più di cinque anni tra i versamenti delle varie tranche e la notificazione dell’invito, il termine decorre dal momento in cui il danno è divenuto conoscibile. La condotta contestata consiste nell’omessa comunicazione alla Regione della perdita di disponibilità degli immobili e del mancato avvio dell’attività. Tale condotta integra l’occultamento doloso previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, sicché l’exordium praescriptionis coincide con la data in cui la denuncia della Guardia di Finanza è pervenuta alla Regione e all’AGEA, il 22.02.2023.

La Corte richiama il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni, già affermato dal Cons. Stato, sez. IV, n. 8808 del 2019 e n. 6583 del 2019, secondo cui grava sul beneficiario l’onere di comunicare la permanenza dei presupposti dell’agevolazione. I bandi, atti a contenuto generale, non possono prevedere ogni singola causa ostativa; essi imponevano di comunicare ogni modificazione delle condizioni che avevano legittimato la concessione del contributo, tra cui la piena disponibilità degli immobili.

Quanto alla dedotta avvenuta realizzazione delle opere e al superamento dei controlli, la Corte osserva che le relazioni di sopralluogo del GAL non certificano alcuna esecuzione dei lavori, poiché il quadro conclusivo indica l’esecuzione del solo controllo di conformità al progetto. La documentazione fotografica del 2022, allegata alla denuncia, dimostra plasticamente lo stato di degrado e l’impossibilità di esercitare qualsiasi attività turistico-ricettiva. Su tali basi le richieste istruttorie dei convenuti sono dichiarate inammissibili perché irrilevanti.

La Corte conclude per la responsabilità amministrativa solidale della società e del suo legale rappresentante, con condanna al risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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