Rinunzia parziale agli atti e inammissibilità per difetto di istanza amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 18 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia parziale agli atti del giudizio non determina l’estinzione parziale del processo quando la controparte, ritualmente costituita, non presti la prescritta accettazione ai sensi dell’art. 110, comma 3, c.g.c.; l’orientamento che ne prescinde opera solo nei giudizi in cui la controparte non sia costituita. La domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico proposta verso l’amministrazione datoriale è inammissibile se non preceduta dalla istanza amministrativa prescritta dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., richiedendo accertamenti da compiersi in sede procedimentale nell’esercizio della riserva amministrativa. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’ente alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare collocato in ausiliaria e poi in congedo, agiva innanzi alla Corte dei conti chiedendo la riliquidazione della pensione in godimento secondo i parametri del decreto di pensionamento, con applicazione del coefficiente di trasformazione riferito ai 65 anni, dei benefici di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997 e dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile. Chiedeva inoltre la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze maturate, degli arretrati e dell’indennità speciale annua.
Deduceva che il rateo previsto dal decreto non era stato integralmente corrisposto e che l’INPS, pur in possesso del provvedimento, non aveva dato corso alla liquidazione definitiva. L’Istituto si costituiva eccependo, tra l’altro, la propria estraneità alle voci controverse, in quanto ordinatore secondario di spesa, e la prescrizione dei diritti vantati. Il Comando Generale, ritualmente evocato in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di previa istanza amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Decidente affronta anzitutto la rinunzia parziale agli atti formulata dal ricorrente nella memoria di precisazione, con riserva di coltivare in separato giudizio le domande verso l’amministrazione erariale. La posizione assunta integra rinunzia agli atti, ma in difetto di accettazione ad opera della controparte costituita non può pervenirsi a una declaratoria di estinzione parziale.
La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui l’accettazione della controparte non è necessaria ai fini dell’estinzione per rinunzia. Tale indirizzo, precisa il giudice, è maturato in fattispecie in cui la controparte non risultava costituita; nel caso in esame, invece, l’amministrazione è ritualmente costituita e non ha accettato la rinunzia, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Ciò posto, la domanda rivolta verso il Comando resistente è inammissibile perché non preceduta dalla istanza amministrativa prescritta dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. La valorizzazione degli emolumenti pensionistici nel decreto definitivo postula accertamenti da compiersi in sede procedimentale, nell’esercizio della riserva amministrativa esistente in materia, da veicolare mediante apposita istanza dell’interessato. L’eccezione dell’amministrazione è pertanto accolta.
Quanto alla parte di domanda rivolta verso l’INPS, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo le parti rassegnato conclusioni conformi. Gli atti satisfattivi sopravvenuti alla pendenza del giudizio comportano l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’INPS alla refusione delle spese, liquidate in euro 750,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese sono integralmente compensate per il resto, in ragione della parziale declaratoria di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.