Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio con condanna alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 132 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 CGC introduce nel processo di responsabilità amministrativo-contabile uno strumento deflattivo che consente al convenuto di ottenere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata. Il collegio, accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento in unica soluzione nel termine perentorio assegnato con decreto, definisce il giudizio con sentenza. Il comma 8 della norma impone al giudice di provvedere anche sulle spese di giudizio, senza che sia possibile lasciarle a carico delle parti che le hanno sostenute né dichiarare la mancanza di luogo a pronuncia. In assenza dei presupposti per la compensazione, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale, valutata sulla base degli elementi probatori che evidenziano la responsabilità del convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un professore associato a tempo definito presso un ateneo milanese, collocato a riposo per limiti di età, chiedendo la condanna al risarcimento del danno di € 507.799,31. L’addebito riguardava l’omesso riversamento dei compensi percepiti per attività extraistituzionali non autorizzate, in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Secondo la Procura, negli anni 2012-2015 il docente aveva detenuto quote in società di capitali e rivestito cariche operative in organi amministrativi di società a scopo di lucro, senza alcuna autorizzazione e occultando la percezione degli emolumenti.
Il convenuto si è costituito e ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato con il pagamento di € 152.340,00, pari al 30 per cento della pretesa, ottenendo il previo parere favorevole della Procura. Il collegio ha accolto l’istanza con decreto, fissando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento in unica soluzione in favore dell’ateneo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione del rito: l’art. 130 CGC persegue finalità deflattiva della giurisdizione di responsabilità e mira a garantire all’erario l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. Il comma 6 affida al collegio il giudizio di congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. Il comma 7 impone la verifica dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.
Nel caso concreto il convenuto ha provato l’adempimento mediante la produzione della ricevuta bancaria del bonifico e della reversale di incasso dell’ateneo, entrambe per l’importo stabilito. Il pubblico ministero nulla ha eccepito sull’adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto di ammissione. Il collegio, preso atto del pagamento, ha quindi definito il giudizio ai sensi del comma 8.
La questione centrale riguarda le spese. La norma non consente, diversamente da quanto previsto dall’art. 111 CGC per l’estinzione del giudizio, che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute. Non è nemmeno possibile dichiarare che non vi sia luogo a pronuncia, come prevede l’art. 110 CGC in caso di rinuncia agli atti. La Sezione esclude altresì i presupposti di compensazione previsti dall’art. 31, comma 3, CGC e ritiene che le spese non possano considerarsi comprese nel pagamento, poiché la proposta del convenuto aveva ad oggetto soltanto il 30 per cento della quota di danno imputata.
Il collegio aderisce all’orientamento, già fatto proprio dalla Sezione, che richiama il principio della soccombenza virtuale, citando Sezione terza centrale d’appello n. 104/2018. In applicazione di tale criterio, dagli elementi probatori emerge con sufficiente evidenza la responsabilità del convenuto, stante la violazione delle norme sugli incarichi extraistituzionali e l’incontestato mancato riversamento dei compensi. Le spese di lite vengono pertanto poste a suo carico e liquidate come in dispositivo.
Nota della Redazione
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