Rimborso spese di viaggio amministratori locali solo se presenza necessaria (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 2 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese di viaggio previsto dall’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 in favore degli amministratori locali non residenti compete in due sole ipotesi: la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi di appartenenza e la presenza presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, purché tale presenza sia necessaria. La necessarietà non coincide con il mero esercizio della funzione: richiede un preesistente obbligo giuridico dell’amministratore, che ne elimini ogni facoltà di scelta diversa, e dunque l’eterodeterminazione della presenza. Le spese sostenute per presenze rimesse all’apprezzamento discrezionale dell’amministratore, in giornate diverse da quelle delle sedute, restano coperte dall’indennità di funzione e non sono rimborsabili, né rileva la mancata percezione dell’indennità per volontaria rinunzia.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Volterra, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003. Il quesito riguarda il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori locali non residenti nel territorio dell’ente, con specifico riferimento a un assessore non consigliere.
Il dubbio interpretativo nasce dalla formulazione dell’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, che riconosce il rimborso per le spese effettivamente sostenute per la partecipazione a ogni seduta degli organi assembleari ed esecutivi e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici. L’ente domanda se siano rimborsabili anche le spese di trasferimento connesse a tutte le attività del mandato, oppure soltanto quelle riconducibili alle sedute degli organi collegiali. La questione arriva alla Sezione in via consultiva, prima di qualsiasi determinazione gestionale dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo. Il profilo soggettivo è soddisfatto: la richiesta proviene dal Comune, rappresentato dal Sindaco quale legale rappresentante ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, ed è trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Quanto al profilo oggettivo, il quesito rientra nel perimetro della contabilità pubblica, perché investe l’interpretazione della disciplina dei rimborsi e i connessi obiettivi di contenimento della spesa, con impatto sugli equilibri di bilancio dell’ente. La Sezione richiama le Sezioni riunite n. 54/CONTR/10, secondo cui la funzione consultiva comprende i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La richiesta è inoltre formulata in termini di generalità e astrattezza e non implica valutazioni su comportamenti amministrativi già posti in essere.
Nel merito, la Sezione ricostruisce la fattispecie normativa. L’art. 77, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 ricomprende l’assessore nella nozione di amministratore locale. L’art. 84, comma 3, del medesimo testo unico riconosce il rimborso in due ipotesi: la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza e la presenza necessaria presso la sede per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. La finalità della norma è garantire l’effettivo esercizio della funzione e l’accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, ai sensi dell’art. 51 Cost.
Il punto decisivo è il requisito della necessarietà. Richiamando la deliberazione Sez. autonomie n. 38/SEZAUT/2016/QMIG, la Sezione chiarisce che è necessaria la presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico, tale da non consentire all’interessato alcuna scelta diversa se non quella di non esercitare la funzione. Restano escluse le presenze rimesse alla valutazione soggettiva dell’amministratore, come quelle in giorni diversi da quelli delle sedute, i cui costi sono coperti dall’indennità di funzione ex art. 82 d.lgs. n. 267/2000.
La Sezione conferma il proprio precedente indirizzo espresso con la deliberazione n. 127/2017/PAR, che ha elencato le fattispecie non rimborsabili, e richiama la deliberazione Sez. Emilia-Romagna n. 31/2019/PAR e le deliberazioni Sez. Lombardia nn. 228/2024/PAR e 18/2017/PAR. Da ultimo, precisa che non rileva la mancata percezione in concreto dell’indennità derivante da volontaria rinunzia. In conclusione, il rimborso presuppone la necessarietà e l’eterodeterminazione della presenza, non essendo sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate.
Nota della Redazione
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