Archiviazione della Procura contabile e riapertura del fascicolo istruttorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 128 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di archiviazione adottato dalla Procura regionale della Corte dei conti ha come destinatari tutti i potenziali responsabili del danno erariale, anche se non espressamente menzionati, e preclude la proposizione dell’azione contabile sulla medesima vicenda. La riapertura del fascicolo istruttorio richiede un decreto motivato del Procuratore regionale e la sopravvenienza di fatti nuovi ovvero di fatti preesistenti dolosamente occultati. L’art. 70 c.g.c. non si applica solo ai soggetti già destinatari di invito a dedurre: la comunicazione dell’avvenuta riapertura è adempimento eventuale e non elemento costitutivo della fattispecie. L’art. 83, comma 3, c.g.c. conferma il limite implicito all’attività requirente. In difetto dei presupposti l’atto di citazione è inammissibile, anche in assenza di espressa sanzione normativa.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha citato in giudizio due soggetti, già responsabile del procedimento e direttore dei lavori, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno complessivo di oltre quattrocentomila euro. Oggetto della contestazione erano i vizi di progettazione e realizzazione dell’opera denominata “Bar del Paesaggio”, realizzata per il Comune ma risultata non agibile e inutilizzabile.

La vicenda aveva già formato oggetto di un esposto del luglio 2015, sfociato in un fascicolo istruttorio archiviato il 17 febbraio 2022. La nuova denuncia di danno del marzo 2019 aveva dato vita a un distinto fascicolo, da cui è scaturito l’atto di citazione. I convenuti hanno eccepito l’inammissibilità dell’atto per violazione dell’art. 70 c.g.c., in presenza di archiviazione sulla stessa fattispecie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata. Il punto di partenza è l’art. 69 c.g.c., che impone un provvedimento formale di archiviazione ogni volta in cui non vi siano elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio. Da tale disciplina deriva, in linea logico-consequenziale, la necessità di uno specifico procedimento per la riapertura, posto a tutela dei potenziali responsabili di danno erariale, tanto più nel processo contabile dove l’archiviazione non è sottoposta al vaglio di un giudice terzo.

La tesi della Procura, secondo cui l’art. 70 c.g.c. opererebbe solo quando siano già stati individuati destinatari di invito a dedurre, viene respinta. L’obbligo di comunicazione dell’avvenuta riapertura costituisce un adempimento meramente eventuale, conseguente alla riapertura stessa, e non può assurgere a elemento costitutivo della fattispecie. La circostanza che archiviazione e riapertura facciano capo all’ufficio di Procura, e non al singolo magistrato titolare del fascicolo, comporta che il riferimento al fascicolo istruttorio vada inteso con riguardo ai fatti in esso indicati, non in senso atomistico.

Diversamente opinando, la disciplina codicistica sarebbe eludibile mediante la formale apertura di un nuovo fascicolo sui medesimi fatti, aggirando il precetto dell’art. 70 c.g.c.. Nel caso concreto, la prima attività di indagine sul nuovo fascicolo risulta datata 1 marzo 2022, meno di un mese dopo l’archiviazione, in assenza di elementi nuovi successivi al febbraio 2022 o di fatti precedenti dolosamente occultati.

Il Collegio richiama anche l’art. 83, comma 3, c.g.c., da cui ricava un limite implicito all’attività del pubblico ministero: è precluso chiamare in giudizio soggetti già destinatari di formale archiviazione o il cui contributo causale sia stato ritenuto ininfluente, salvo fatti nuovi. Soccorre la giurisprudenza di secondo grado della stessa Corte (Sez. Giurisdiz. App. Sez. Sicilia, 5 dicembre 2023, n. 72/A/2023), che in fattispecie similare ha escluso la riapertura in mancanza del decreto motivato.

L’assenza dei presupposti incide sul potere di proposizione dell’azione, che si appalesa priva dei necessari requisiti giuridici: l’atto di citazione è pertanto inammissibile, non rilevando l’assenza di una esplicita sanzione normativa. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della natura pregiudiziale della questione definitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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