Legittimo il raffreddamento progressivo della perequazione pensionistica per il biennio 2023-2024 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 131 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici disposta dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022 per il biennio 2023-2024 non viola gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., perché opera secondo un meccanismo progressivo e proporzionato calibrato sulla consistenza obiettiva dei trattamenti. Il principio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. non impone la rivalutazione annuale integrale di tutte le pensioni, né un solo anno di mancata perequazione ne compromette l’adeguatezza. La discrezionalità legislativa resta sindacabile nel merito secondo i parametri di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità, ma non sussiste un diritto quesito alla integrale rivalutazione. È esclusa la natura tributaria del prelievo, inquadrato tra le prestazioni patrimoniali imposte per legge ex art. 23 Cost. e giustificato dai principi solidaristici di cui all’art. 2 Cost.. Non ricorre infine discriminazione per età, perché il criterio selettivo è l’importo della pensione e non il dato anagrafico.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti pensionati con trattamento a carico dell’INPS, hanno contestato gli effetti dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che per il 2023 ha introdotto una riduzione progressiva della rivalutazione automatica prevista dall’art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, poi confermata per il 2024 dall’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023. Hanno chiesto l’accertamento del diritto all’integrale rivalutazione e la condanna dell’ente al reintegro del taglio e al risarcimento del danno.
Il ricorso ha prospettato tre questioni di costituzionalità — in relazione agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. — e due questioni di incompatibilità eurounitaria, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE riguardo al divieto di discriminazione per età e alla libera circolazione dei lavoratori. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto e la declaratoria di manifesta infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico affronta direttamente il merito, in assenza di questioni preliminari, e richiama l’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c. sulla sinteticità. Il punto di partenza è la giurisprudenza costituzionale: il principio di adeguatezza non comporta la necessità della rivalutazione annuale di tutti i trattamenti, né la mancata perequazione per un solo anno incide di per sé sull’adeguatezza (Corte cost. sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 316/2010). La discrezionalità legislativa incontra però il vincolo di ragionevolezza innestato sull’art. 3, secondo comma, Cost. (Corte cost. sentenza n. 70/2015), con verifica differenziata per importo, atteso che le pensioni più elevate hanno margini maggiori di resistenza all’erosione inflattiva.
La Corte esclude l’esistenza di un diritto quesito all’integrale rivalutazione e compara i precedenti: la sentenza n. 70/2015, che sanzionava il blocco lineare sopra tre volte il minimo; la n. 250/2017, che ammetteva la rimodulazione del d.l. n. 65/2015; la n. 234/2020, che riteneva proporzionato il raffreddamento della legge n. 145/2018. Su questa linea ritiene compatibile anche il meccanismo della legge n. 197/2022, che gradua la limitazione per fasce e conserva quote del 37% e del 32% nelle fasce più alte: quote ridotte ma non meramente simboliche, idonee a escludere la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Supera poi l’eccezione sul limite temporale. La sentenza n. 234/2020 ha censurato la proiezione pluriennale del raffreddamento, ma nella specie la limitazione è contenuta in una sola annualità, estesa al 2024: non si configura una paralisi del meccanismo perequativo, bensì un mero raffreddamento della dinamica. Quanto all’effetto di trascinamento sui valori nominali futuri, lo considera fisiologico e valutabile nel complessivo giudizio di ragionevolezza.
Sul versante tributario, ribadisce che le misure di blocco non hanno natura fiscale (Corte cost. sentenze n. 173/2016, n. 70/2015 e n. 250/2017): il prelievo alimenta un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione ex art. 53 Cost. (Corte cost. ordinanza n. 22/2003). Quanto ai profili eurounitari, esclude la discriminazione per età ex art. 21 Carta di Nizza, perché il criterio è la consistenza dei trattamenti e non l’anagrafica, e ritiene infondata la violazione del Regolamento n. 1408/71. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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